COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.7. OPPOSIZIONE A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica assistente arbitrale Dario Giacomo sino al 23/1/2012 – Campionato Juniores Elite
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.7. OPPOSIZIONE A.S.D. LIAPIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 –
Squalifica assistente arbitrale Dario Giacomo sino al 23/1/2012 – Campionato Juniores Elite
La Società Liapiave ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicata nel Comunicato n. 32 del 26/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al
23/1/2012 a carico dell’Assistente arbitrale, perché : “il Sig. Dario Giacomo in qualità di assistente di parte a fine partita
esortava i giocatori a non salutare l’arbitro, esprimendo valutazioni irriguardose nei confronti di lui e, nel momento in cui il
direttore di gara veniva salutato dal portiere dell’Edo Mestre, affermava falsamente di aver visto i due assieme al bar
prima dell’inizio della partita, chiaramente accennando ad un’intesa illecita tra i due, evidenziabile dalle espressioni
<>”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Liapiave;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente i fatti come descritti nel referto di gara;
ritenuto congruo, in relazione ai fatti acclarati, il provvedimento sanzionatorio irrogato dal Giudice Sportivo di prime cure;
attesa la fede piena e privilegiata che va attribuita nel giudizio sportivo al rapporto arbitrale, in base a quanto disposto
dall’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il reclamo proposto della Società Liapiave;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 23/1/2012 a carico dell’assistente arbitrale Sig. Dario Giacomo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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