COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. SALVATRONDA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Ammenda di € 120,00 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. SALVATRONDA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Ammenda di € 120,00 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Salvatronda ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 36 del 16/11/2011 con la quale é stata adottata la sanzione dell’ammenda di € 120,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara (campo avverso)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Salvatronda; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di rapporto di gara; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato, per la parte relativa alla Società Salvatronda, quanto riferito nel referto di gara; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Salvatronda; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 120,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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