COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO CAVARZERE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 31 del 25/1/2012 – Inibizione sino al 20/2/2012 dirigente Asolati Mauro – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO CAVARZERE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 31 del
25/1/2012 – Inibizione sino al 20/2/2012 dirigente Asolati Mauro – Campionato Juniores Provinciale
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso come sopra indicato, presentato dalla Società
Calcio Cavarzere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, che sancisce che il
provvedimento dell’inibizione inferiore ad un mese “non é impugnabile in alcuna sede”.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Cavarzere;
- di confermare l’inibizione a carico del dirigente Asolati Mauro sino al 20/2/2012;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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