F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 10 Gennaio 2013 (32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Piacenza Spa) E LUIGI GALLO (all’epoca dei fatti e tuttora soggetto inibito per l’ordinamento federale (nota n. 487/321pf11- 12/SP/blp del 23.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 10 Gennaio 2013
(32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Piacenza Spa) E LUIGI GALLO (all’epoca dei fatti e tuttora soggetto inibito per l’ordinamento federale (nota n. 487/321pf11- 12/SP/blp del 23.7.2012).
La Procura Federale, con atto datato 23 luglio 2012, premettendo che nel luglio 2011 erano state avviate trattative per la cessione delle partecipazioni societarie della spa F.C. Piacenza e che siffatte trattative erano intercorse da un lato tra i promittenti venditori Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio, all’epoca maggior azionista e presidente della società il primo ed amministratore delegato della stessa il secondo e, dall’altro, tra i promissari acquirenti Gianfranceschi Mario e Gallo Luigi e premettendo altresì che il Gallo era stato sottoposto a trattamento disciplinare per l’inibizione comminatagli il 17 febbraio 2011 sino al 17 febbraio 2013 e che pertanto non poteva partecipare a dette trattative né svolgere attività per il trasferimento ed il tesseramento di giocatori e tecnici che egli aveva effettivamente svolto a favore della spa F.C. Piacenza, ha deferito a questa Commissione Garilli Fabrizio, Riccardi Maurizio e Gallo Luigi, ai quali ha contestato la violazione ai primi due degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S., al terzo degli artt. 1 commi 1 e 5, 10 comma 1 C.G.S., specificando di non estendere il deferimento per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. alla spa F.C. Piacenza, perché fallita e revocata dell’affiliazione. Viene dedotto nella parte motiva del deferimento che il Gallo aveva contattato Lanna Mario per il ruolo di direttore sportivo della società ed aveva altresì di fatto ingaggiato quale allenatore della prima squadra Monaco Francesco, trovando con quest’ultimo l’accordo economico, il tutto agendo nel ruolo preminente di consulente di mercato per il rafforzamento dei quadri tecnici della società. Viene altresì dedotto che nei confronti del Monaco si sarebbe proceduto con separato deferimento, essendo egli appartenente al Settore Tecnico, con conseguente competenza degli Organi di giustizia sportiva di tale Settore. Nessuno dei deferiti ha controdedotto nè è comparso nella presente riunione, a differenza della Procura Federale, che è di contro comparsa ed ha chiesto con l’accoglimento del deferimento l’inibizione di anni 1 ciascuno per il Garilli ed il Riccardi e di anni 3 per il Gallo. La Commissione osserva quanto segue. Il Riccardi in data 7 gennaio scorso ha fatto pervenire a questa Commissione un’istanza di rinvio del dibattimento sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza degli atti del procedimento. Siffatta istanza non è suscettibile di accoglimento, atteso che il Riccardi ebbe a ricevere il provvedimento di fissazione della riunione odierna in data 18 ottobre 2012, sicchè rispetto a tale data la richiesta degli atti, dal Riccardi formulata il 28 dicembre 2012, appare colpevolmente tardiva, tanto da far ritenere meramente defadigatoria l’istanza di rinvio, che dev’essere pertanto rigettata. Passando al merito del deferimento, va osservato che ai sensi dell’art. 19 comma 2 CGS l’inibizione temporanea, a cui era sottoposto all’epoca dei fatti il Gallo, comporta tra l’altro il divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC (inciso lettera D). Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio, perché accertato incontestabilmente dall’Organo inquirente nel corso delle indagini, che il Gallo è venuto meno a siffatto divieto, sicché risulta fondata l’incolpazione che gli è stata mossa, anche nell’ottica dell’inciso lettera A della stessa norma (divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo), in quanto il Gallo,
contattando il Lanna ed il Monaco affinché assumessero incarichi presso la società F.C. Piacenza spa, aveva mostrato di agire come tesserato della società o quanto meno come consulente di mercato della stessa, ritenendosi nel contempo già titolare di quota del capitale sociale della FC Piacenza Spa. Risulta altresì fondata l’incolpazione di Garilli e Riccardi, che, in quanto persone compiutamente inserite nell’ambiente calcistico, non potevano non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito. Il deferimento deve essere pertanto accolto, al pari della richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale limitatamente alla posizione del Gallo, mentre appare equo ridurre le sanzioni a carico di Garilli e Riccardi nei limiti di mesi 8 ciascuno. P.Q.M. infligge a Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio l’inibizione di mesi 8 (otto) ciascuno, a Gallo Luigi l’inibizione di anni 3 (tre).
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