COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Città di Concordia Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 12/2/2014 – Applicazione art. 17 CGS gara Eclisse Carenipievigina-Città di Concordia del 9/2/2014; un punto di penalizzazione in classifica; ammenda di € 60,00; Inibizione fino al 24/2/2014 Dirigente Spironello Silvano – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Città di Concordia Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 12/2/2014 – Applicazione art. 17 CGS gara Eclisse Carenipievigina-Città di Concordia del 9/2/2014; un punto di penalizzazione in classifica; ammenda di € 60,00; Inibizione fino al 24/2/2014 Dirigente Spironello Silvano – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Città di Concordia ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 50 del 12/2/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate in oggetto, per violazione dell’art. 34 N.O.I.F. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Città di Concordia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, il direttore di gara che ha confermato quanto riportato nel suo rapporto, dopo aver fatto verificare e trasmettere dal proprio collaboratore Sig. Maschio Damiano che ha trasmesso il proprio foglio di appunti sul quale, durante la gara, ha provveduto a segnare le sostituzioni intervenute e da CUI risulta per la Società Città di Concordia la sostituzione del giocatore n. 11 con il giocatore n. 13. Anche questo dato pertanto va a confermare ciò che risulta agli atti. Non è stato peraltro rinvenuto il modulo che i dirigenti sostengono di aver consegnato all’altro assistente arbitrale da cui avrebbe dovuto risultare invece che il calciatore entrato in campo fosse il numero 15; attesa infine che tutta la documentazione in atti risulta essere stata confermata e sottoscritta dalle Società interessate oltre che dal direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Città di Concordia; - di confermare a carico della Società Città di Concordia la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; - di confermare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica del Campionato di Promozione 2013/2014 a carico della Società Città di Concordia; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 24/2/2014 a carico del Dirigente accompagnatore Spironello Silvano; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00 a carico della Società. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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