F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), FLAVIO FOTI (Vice Presidente del CdA e Legale appresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), FABIO BRUNI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl – (nota n. 5489/679 pf 13-14/SP/blp del 1.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014
(309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), FLAVIO FOTI (Vice Presidente del CdA e Legale appresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), FABIO BRUNI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl - (nota n. 5489/679 pf 13-14/SP/blp del 1.4.2014).
Visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 1 aprile 2014 nei confronti di:
- Pietro Porro, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Como Srl;
- Flavio Foti, Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Como Srl;
- Fabio Bruni, Consigliere delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società Calcio Como Srl per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore. Letta la memoria depositata in giudizio nell’interesse di tutti i soggetti deferiti con la quale si assume in via principale che il pagamento di € 33.253,00 effettuato in data 18 febbraio 2014 in realtà sarebbe stato ordinato il giorno precedente e dunque dovrebbe considerarsi come tempestivo. Soggiunge la difesa dei deferiti che il Credito Valtellinese, banca presso la quale il Como Calcio aveva aperto il conto dedicato, avrebbe dichiarato che alla data del 17 febbraio 2014 il conto societario sarebbe stato “ampiamente capiente” e che il tardivo accredito delle somme sarebbe frutto di un “disallineamento di linea occorso nella filiale di Como” della Banca e che pertanto non sarebbe imputabile né alla Società né alla Banca. Chiede il proscioglimento dei deferiti Foti e Bruni in quanto, deferito il Presidente Porro, non si comprenderebbe la necessità di deferire tutti i legali rappresentanti della Società. Insiste quindi la difesa chiedendo il proscioglimento anche sulla base di precedenti degli organi di giustizia federali e del CONI ed in via subordinata chiede applicarsi l’istituto dell’errore scusabile. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Pietro Porro: mesi 3 (tre) di inibizione
- Flavio Foti: mesi 3 (tre) di inibizione
- Fabio Bruni: mesi 3 (tre) di inibizione
- Calcio Como Srl: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha ribadito le ragioni già esposte in memoria chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti Considerato che in punto di fatto risulta confermato che il Calcio Como abbia effettuato i pagamenti dovuti in data 18 febbraio 2014 a nulla valendo la tardiva attestazione del Credito Valtellinese (rilevabile dall’estratto conto depositato in riunione) diretta a precisare che i pagamenti dovevano intendersi effettuati con valuta 17 febbraio 2014. Ritenuto che non v’è conferma di quanto affermato dal Credito Valtellinese in ordine alla ampia capienza del conto del Calcio Como alla data del 17 febbraio 2014 visto che proprio in quella data pervennero bonifici in favore della Società che permisero la parziale corresponsione degli emolumenti in data 17 febbraio 2014, mentre un bonifico di importo pressoché corrispondente a quello dei pagamenti eseguiti tardivamente venne accreditato soltanto il 18 febbraio 2014; pertanto il completamento delle operazioni avvenne solo in tale ultima data. Valutato che il “disallineamento di linea” occorso in Banca, assunto come scusante per il tardivo pagamento, non è stato in alcun modo comprovato e rimane dunque come un mero assunto indimostrato. Considerato che la giurisprudenza menzionata non può essere applicata alla presente fattispecie trattandosi di tutti casi che devono essere valutati autonomamente l’uno dall’altro e che dunque non possono essere presi in considerazione. Ritenuto che il termine del 17 febbraio 2014 non risulta rispettato anche se per un solo giorno e che tale inadempimento va ascritto non ad uno solo ma a tutti i legali rappresentanti della Società abilitati ad intervenire al riguardo, sicché va rigettata la specifica eccezione formulata al riguardo. Considerato che la inadempienza dei legali rappresentanti del Calcio Como provoca necessariamente la responsabilità diretta del Calcio Como P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - Pietro Porro: mesi 3 (tre) di inibizione - Flavio Foti: mesi 3 (tre) di inibizione
- Fabio Bruni: mesi 3 (tre) di inibizione - Calcio Como Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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