COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. GAMBARARE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Pradolin Sergio; Squalifica sino al 18/4/2006 allenatore VianelloSimone; Squalifica sino al 31/10/2006 massaggiatore Pavan Moreno- Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. GAMBARARE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Pradolin Sergio; Squalifica sino al 18/4/2006 allenatore VianelloSimone; Squalifica sino al 31/10/2006 massaggiatore Pavan Moreno- Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Gambarare ha presentato tre ricorsi, con atti separati, avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate nel Com. Uff. n. 39 dell’8/3/2006, con le quali venivano assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pradolin Sergio “per gravi insulti all’arbitro, reiterati dopo l’espulsione, accompagnati da minacce; - squalifica sino al 18/4/2006 allenatore Vianello Simone “per pesanti offese all’arbitro e oscure minacce di danni alla carriera”; - squalifica sino al 31/10/2006 massaggiatore Pavan Moreno “per comportamento gravemente deplorevole nei confronti dell’arbitro, fatto oggetto di tentativi di aggressione e di pesanti minacce”. La Società reclamante asserisce che le sanzioni disciplinari appaiono eccessive. La Commissione Disciplinare preliminarmente, ha unificato in un unico giudizio, i tre ricorsi presentati dal G.S. Gambarare e sopra descritti; esaminati i reclami ritualmente presentati e gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, nel quale ha ulteriormente precisato le circostanze in cui si sono svolti i fatti, che hanno consentito alla C.D. di valutare appieno le responsabilità dei soggetti coinvolti negli episodi oggetto del ricorso; valutate su ciascun punto le decisioni dell’Organo di Giustizia di Primo Grado; ritenuto che le sanzioni risultano congrue in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati dal direttore di gara; considerato il principio che in difetto di concordanti elementi di segno contrario nel giudizio sportivo, il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società G.S. Gambarare e unificato dalla C.D.; • di confermare la squalifica per quattro giornate del giocatore Pradolin Sergio; • di confermare la squalifica sino al 18/4/2006 dell’allenatore Vianello Simone; • di confermare la squalifica sino al 31/10/2006 del massaggiatore Pavan Moreno. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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