COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PLAVIS Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Tonet Ivan – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PLAVIS Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Tonet Ivan - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Plavis ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Tonet Ivan “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Società reclamante chiede la riduzione del provvedimento disciplinare. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. U.S. Plavis visti gli atti ufficiali di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; esperiti ulteriori accertamenti, dai quali é risultata una interpretazione dei fatti che ha consentito un ridimensionamento del provvedimento disciplinare inflitto al Tonet; ritenuto, alla luce di quanto sopra, essere più congrua una sanzione di squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla U.S. Plavis; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Tonet Ivan; La tassa reclamo non é stata versata.
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