COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 31 Agosto 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : • del Sig. Mattia DEPPIERI – Giocatore U.S. Calvi Noale ASD • del Sig. Giuseppe SACCON – Dirigente Accompagnatore U.S. Calvi Noale ASD • della Società U.S. Calvi Noale ASD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 31 Agosto 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : • del Sig. Mattia DEPPIERI – Giocatore U.S. Calvi Noale ASD • del Sig. Giuseppe SACCON – Dirigente Accompagnatore U.S. Calvi Noale ASD • della Società U.S. Calvi Noale ASD Il Procuratore Federale con atto del 15/6/2006, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : • il Sig. Mattia DEPPIERI – Giocatore U.S. Calvi Noale ASD • il Sig. Giuseppe SACCON – Dirigente Accompagnatore U.S. Calvi Noale ASD per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari sotto descritti; • la Società U.S. Calvi Noale ASD per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai tesserati su indicati. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : “- esaminati gli atti trasmessi dal Presidente del Comitato Regionale Veneto relativi alla partecipazione del calciatore Mattia DEPPIERI alla gara Union Campo San Martino – Calvi Noale del 30/4/2006; - rilevato che, con C.U. n. 51 del 28/4/2006 il calciatore Mattia Deppieri, tesserato per la società U.S. Calvi Noale ASD é stato squalificato per una gara e che lo stesso ha preso parte, in posizione irregolare, alla gara Union Campo San Martino – Calvi Noale del 30/4/2006 (ultima gara del Campionato di 1^ Categoria) come si evince dalla distinta di gara, nella quale peraltro risulta quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Giuseppe Saccon; - rilevato che il reclamo presentato dall’ASD Union Campo San Martino é stato dichiarato inammissibile per tardività, attesa l’abbreviazione dei termini per i gravami dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (C.U. FIGC 159/A); - ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrano gli estremi delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., ascrivibili ai Sigg.ri Mattia Deppieri – calciatore tesserato U.S. Calvi Noale ASD – e Giuseppe Saccon – dirigente accompagnatore U.S. Calvi Noale ASD, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. alla Società U.S. Calvi Noale ASD”. Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D. alla riunione del 30/8/2006, sono intervenuti : •il Sig. Mattia DEPPIERI – calciatore tesserato U.S. Ca,lvi Noale ASD •il Sig. Giuseppe SACCON – Dirigente Accompagnatore U.S. Calvi Noale ASD •il Sig. Ahmed SAAD - Presidente pro-tepore in rappresentanza dell’U.S. Calvi Noale ASD •il Dott. Federico Bagattini – Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - penalizzazione di 6 punti in classifica nei confronti dell’U.S. Calvi Noale ASD, relativamente al Campionato di Promozione 2006/2007; - squalifica a carico del giocatore Mattia Deppieri di mesi 1; - inibizione a carico del dirigente accompagnatore Giuseppe Saccon di mesi 3. rilevato che dalle concordi dichiarazioni rese a verbale v’é stata una colpevole negligenza da parte di tutti i soggetti deferiti, a diverso titolo coinvolti nella vicenda : la Società non ha verificato la posizione disciplinare del giocatore, e quest’ultimo che, pur sanzionato con plurime ammonizioni, non ne ha tenuto conto; considerato, tuttavia, che non può essere accolta la tesi della Procura Federale circa l’esistenza di un atteggiamento doloso degli incolpati, per carenza di prova sul punto; considerato altresì che le dichiarazioni rese a verbale dai deferiti circa l’eccezionale pubblicazione di due comunicati ufficiali settimanali invece di uno soltanto, com’é regola, sono state riscontrate veridiche; considerato, tuttavia, che della suddetta circostanza era stata data notizia ai tesserati (Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 41 del 22/3/2006), donde la presunzione di conoscenza in capo ai soggetti deferiti; ritenuto, conclusivamente, che il comportamento della Società e del suo dirigente nonché del giocatore si possa definire connotato da colpa grave; visti gli artt. 11, 24, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di infliggere a carico della Società U.S. Calvi Noale ASD la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato di Promozione 2006/2007; - di infliggere a carico del giocatore Mattia DEPPIERI (Calvi Noale ASD) la sanzione della squalifica sino al 20 Settembre 2006; - di infliggere a carico del dirigente accompagnatore Giuseppe SACCON (Calvi Noale ASD) la sanzione della inibizione per mesi due.
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