COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD • del Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD • della Società A.C. Tregnago ASD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD • del Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD • della Società A.C. Tregnago ASD Il Procuratore federale, con distinti atti in data 9 ottobre 2006, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i diversi Soggetti sopra riportati. Oggi, a richiesta del Rappresentante della Procura Federale, la Commissione Disciplinare, preliminarmente, procede alla riunione in un unico giudizio dei due deferimenti, attesa la ricorrenza dei requisiti di rito e ritenuta la sussistenza delle ragioni di connessione oggettiva, oltre che l’identità dei soggetti deferiti. * ** * * * * * * * * * * * Il Procuratore Federale con atto del 9 Ottobre 2006, prot. n. 402/71pf/SP/ma, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : - il Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD - il Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD per rispondere ambedue delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva; - la Società A.C. Tregnago ASD per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : • Il 14 luglio 2004 pervenivano al Comitato Regionale Veneto due liste di trasferimento relative al medesimo atleta, il Sig. Loris Campara, che nella stagione sportiva 2003/2004 aveva militato nella Società Sporting Badia Calavena; la prima lista recante il n. 073863, sanciva il trasferimento del Campara dalla Società di appartenenza all’U.S. Nuova Mezzane Ajace, la seconda, invece, con progressivo n. 073867, decretava il passaggio dello stesso giocatore dallo Sporting Badia Calavena all’A.C. Tregnago ASD; • il 18/11/2004, la Commissione Tesseramenti Federale, accogliendo il reclamo inoltrato dall’U.S. Nuova Mezzane Ajace contro il trasferimento del Sig. Loris Campara dallo Sporting Badia Calavena all’A.C. Tregnago ASD, dichiarava, con provvedimento non impugnato, la validità della sola lista di trasferimento n. 073863, rilevando come nell’altra lista (quella in favore dell’A.C. Tregnago ASD) fossero indicati erroneamente sia il nome che il numero di matricola del calciatore; • il Sig. Campara ed il Presidente dello Sporting Badia Calavena, Sig. Mario Stoppele, sentiti nel corso delle indagini, hanno riconosciuto come valida la lista di trasferimento n. 073863, sottoscritta presso l’abitazione dello Stoppele, alla presenza, altresì, del padre del Campara; sia lo Stoppele che il Campara hanno, invece, espressamente disconosciuto la propria firma apposta sulla lista di trasferimento n. 073867 a favore dell’A.C. Tregnago ASD; • il Sig. Mario Stoppele, Presidente nel 2003/2004 dello Sporting Badia Calavena, dichiarava, inoltre, che nel giugno del 2004 il timbro della Società che presiedeva era scomparso ed infine riferiva di aver interrotto poco dopo il rapporto di collaborazione con la Società per motivi di salute e di non esser più tesserato dal 28 luglio 2004; • il Sig. Gabriele Rizzin, sentito a sua volta nel corso delle indagini, ha dichiarato di essere stato dirigente dello Sporting Badia Calavena nel 2003/2004 e di aver assunto, dal luglio 2004, la carica di vice Presidente dell’A.C. Tregnago ASD; • il Sig. Giancarlo Zusi, presidente dell’A.C. Tregnago ASDE, ha affermato di aver raggiunto, verso la fine della stagione 2003/2004, un accordo verbale con il Sig. Gabriele Rizzin per il passaggio di questi all’A.C. Tregnago ASD e che il Rizzin gli aveva promesso di adoperarsi per “portare dal Badia Calavena qualche giocatore interessante”; ha, inoltre, riconosciuto come propria la firma apposta sulla lista di trasferimento n. 073867 mediante l’apposizione di firme non veridiche, per poter beneficiare delle prestazioni sportive del Campara; • é evidente l’interesse dell’A.C. Tregnago ASD, in particolare nelle persone dello Zusi e del Rizzin, a porre in essere la condotta sopra descritta, finalizzata a perfezionare la lista di trasferimento n. 073867 mediante l’apposizione di firme non veridiche, per poter beneficiare delle prestazioni sportive del Campara; ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrano la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 8 del C.G.S. (violazione in materia di tesseramenti) ascrivibile ai Signori Giancarlo Zusi Gabriele Rizzin, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’A.C. Tregnago ASD, nonché a titolo di responsabilità e diretta ed oggettiva (art. 2, comma 4, del C.G.S.), all’A.C. Tregnago ASD. E Il Procuratore Federale con atto del 9 Ottobre 2006, prot. n. 403/296pf/SP/ma, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : - il Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD - il Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD per rispondere ambedue delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva; - la Società A.C. Tregnago ASD per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : • Il 15 e 31 luglio 2004 pervenivano al Comitato Regionale Veneto due liste di trasferimento relative al medesimo atleta, il Sig. Matteo Mattuzzi, che nella stagione sportiva 2003/2004 aveva militato nella Società Sporting Badia ,Calavena; la prima lista recante il n. 073864 datata 14/7/04, sanciva il trasferimento del Mattuzzi dalla Società di appartenenza all’A.C. Tregnago ASD, la seconda, invece, con progressivo n. 073861 datata 11/7/04, decretava il passaggio dello stesso giocatore dallo Sporting Badia Calavena all’A.C. Illasi; • il 18/11/2004, la Commissione Tesseramenti Federale, accogliendo il reclamo inoltrato dall’A.C. Illasi contro il trasferimento del Sig. Matteo Mattuzzi dallo Sporting Badia Calavena all’A.C. Tregnago ASD, dichiarava, con provvedimento non impugnato, la validità della sola lista di trasferimento n. 073861 (dell’11/7/04 depositata il 31/7/04), rilevando come nell’altra lista (quella in favore dell’A.C. Tregnago ASD) fossero indicati erroneamente sia il nome che il numero di matricola del calciatore, la cui firma, inoltre (e soprattutto), risultava “palesemente difforme da quella autentica”; • il Sig. Mattuzzi ed il Presidente dello Sporting Badia Calavena, Sig. Mario Stoppele, sentiti nel corso delle indagini, hanno riconosciuto come valida la lista di trasferimento n. 073861, sottoscritta l’11/7/2004 unitamente al Sig. Carlucio Bergamini, Presidente dell’A.C. Illasi, presso l’abitazIone dello Stoppele, alla presenza, altresì, di un amico di famiglia del Mattuzzi; sia lo Stoppele che il Mattuzzi hanno, invece, espressamente disconosciuto la propria firma apposta sulla lista di trasferimento n. 073864 a favore dell’A.C. Tregnago ASD; • il Sig. Mario Stoppele, Presidente nel 2003/2004 dello Sporting Badia Calavena, dichiarava, inoltre, che nel giugno del 2004 il timbro della Società che presiedeva era scomparso ed infine riferiva di aver interrotto poco dopo il rapporto di collaborazione con la Società per motivi di salute e di non esser più tesserato dal 28 luglio 2004; • il Sig. Gabriele Rizzin, sentito a sua volta nel corso delle indagini, ha dichiarato di essere stato dirigente dello Sporting Badia Calavena nel 2003/2004 e di aver assunto, dal luglio 2004, la carica di vice Presidente dell’A.C. Tregnago ASD; • il Sig. Giancarlo Zusi, presidente dell’A.C. Tregnago ASDE, ha affermato di aver raggiunto, verso la fine della stagione 2003/2004, un accordo verbale con il Sig. Gabriele Rizzin per il passaggio di questi all’A.C. Tregnago ASD e che il Rizzin gli aveva promesso di adoperarsi per “portare dal Badia Calavena qualche giocatore interessante”; ha, inoltre, riconosciuta come propria la firma apposta sulla lista di trasferimento n. 073864, sostenendo che gli sarebbe stata sottoposta dal Rizzin; • é evidente l’interesse dell’A.C. Tregnago ASD, in particolare nelle persone dello Zusi e del Rizzin, a porre in essere la condotta sopra descritta, finalizzata a perfezionare la lista di trasferimento n. 073864 mediante l’apposizione di firme non veridiche, per poter beneficiare delle prestazioni sportive del Mattuzzi; ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrano la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 8 del C.G.S. (violazione in materia di tesseramenti) ascrivibile ai Signori Giancarlo Zusi e Gabriele Rizzin, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’A.C. Tregnago ASD, nonché, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (art. 2, comma 4, del C.G.S.), all’A.C. Tregnago ASD. Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D., all’odierna riunione, sono intervenuti : • il Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD • il Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD • la Società A.C. Tregnago ASD – rappresentata dal Sig. Zusi Giancarlo • il Dott. Salvatore Sciuto – Rappresentante della Procura Federale Dichiarato certo il dibattimento, il Rappresentante della Procura Federale espone i fatti di cui al deferimento, indicando le ragioni a supporto della tesi accusatoria ed i relativi elementi di prova. In particolare, sottolinea l’irrilevanza della mancata conoscenza del soggetto e dei soggetti che hanno apposto le firme apocrife di cui alle liste di trasferimento a favore dell’A.C. Tregnago ASD, ai fini dell’attribuzione di responsabilità ai deferiti. Infatti, ciò che rileva ai fini del presente procedimento é che il Sig. Rizzin ha consegnato lista di trasferimento le cui sottoscrizioni sono risultate apocrife e sono comunque state disconosciute dagli apparenti sottoscrittori. Avrebbe dovuto, infatti, il Vice Presidente, adottare le opportune e necessarie cautele per assicurarsi della effettività, contestualità e veridicità delle sottoscrizioni di cui trattasi. Si sofferma, poi, sull’errore materiale contenuto nelle suddette liste di trasferimento con riguardo sia al nominativo dei calciatori, sia con riguardo ai relativi numeri di matricola. Evidenzia che la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la validità delle liste di trasferimento diverse da quelle a favore dell’A.C. Tregnago ASD, non per ragioni di cronologia nella presentazione delle liste, bensì all’esito di una valutazione di merito della vicenda. Il Rappresentante della Procura ritiene del pari ascrivibile i fatti di cui trattasi anche alla responsabilità del Presidente che non ha comunque esercitato i suoi poteri di supervisore e controllo, e di primo responsabile della Società. Conclude, pertanto, chiedendo l’inibizione di anni 2 per il Vice Presidente Rizzin e di mesi 6 per il Presidente Zusi e per l’applicazione dell’ammenda di € 500,00 a carico dell’A.C. Tregnago a titolo di responsabilità oggettiva. Il Presidente della C.D. a questo punto attribuisce la parola ai soggetti deferiti. Il Presidente Zusi evidenzia come non aveva motivo di ritenere non veritiera la lista sottoposta alla sua attenzione e sottoscrizione da parte del Sig. Rizzin, essendo peraltro questa la prassi in uso presso la società di calcio, nel senso che non sempre si ha contestualità nell’apposizione delle firme da parte di tutti i sottoscrittori interessati. Fa infine presente che il Sig. Stoppele, già Presidente della Società Sporting Badia Calavena, dopo aver discusso la carica, collaborava, non sa se va visto come tesserato, con l’A.C. Illasi. Si riserva di far pervenire liste di trasferimento relative a calciatori ceduti gratuitamente dall’A.C. Tregnago allo Sporting Badia Calavena. A questo punto, il Presidente della C.D. chiede al Rappresentante della Procura se vi é opposizione alla predetta acquisizione. Il Dott. Sciuto dichiara di non opporsi, seppure riserva ogni conseguente valutazione. Prende, quindi, la parola il Vice Presidente Gabriele Rizzin. Espone di non essere a conoscenza delle evenienze relative al timbro della Società Sporting Badia Calavena. Quanto alle liste di trasferimento oggetto del capo d’accusa, ribadisce che le stesse le sono state consegnate dal Sig. Stoppele, all’epoca Presidente dello Sporting Badia Calavena. La Commissione Disciplinare dispone l’acquisizione delle liste di trasferimento dell’A.C. Tregnago allo Sporting Badia Calavena relative alla stagione sportiva 2004/2005, riguardanti i calciatori di cui all’elenco che vanta l’A.C. Tregnago, da trasmettere alla C.D. entro il 25 novembre p.v. Dispone, altresì, gli opportuni accertamenti presso la Segreteria del Comitato e rituale acquisizione circa la denuncia effettuata dal Presidente Stoppele della Società Sporting Badia Calavena, inerente la sparizione del timbro sociale. Rinvia, quindi, per l’eventuale ulteriore discussione e la decisione, alla riunione del 12/12/2006 alle ore 16.00.
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