COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : • della Società G.S. Villaggio San Lazzaro • del giocatore Tonellotto Luca – U.S. Marosticense

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : • della Società G.S. Villaggio San Lazzaro • del giocatore Tonellotto Luca – U.S. Marosticense Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 18 ottobre 2006, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare i seguenti soggetti : • la Società G.S. Villaggio San Lazzaro • il giocatore Tonellotto Luca – U.S. Marosticense per infrazione del disposto di cui all’art. 40, comma 4 delle NOIF, per avere il calciatore Tonellotto Luca sottoscritto, nella stessa stagione sportiva 2006/200, due richieste di tesseramento a favore di due diverse Società. Infatti, dalla documentazione ufficiale in atti, risulta che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto, ha respinto la richiesta di tesseramento inoltrata il 16/9/2006 da parte della Società G.S. Villaggio San Lazzaro, in favore del calciatore Tonellotto Luca (nato l 3/1/1977) perché quest’ultimo risultava già tesserato, a far data dal 18/8/2006, per l’U.S. Marosticense. La Commissione Disciplinare sentito il legale rappresentante della Società deferita e il giocatore Tonellotto Luca nato il 3/1/1977, nonché il giocatore Tonellotto Luca nato il 14/10/1982 esaminata la documentazione in atti dalla quale risulta che la vicenda é frutto di un errore, nel senso che la richiesta di tesseramento richiesta dal G.S. Villaggio San Lazzaro, riferita al giocatore Tonellotto Luca nato il 14/10/1982 e residente a Cassola (VI), mai tesserato prima di quel momento, nel riportare i dati su detta richiesta, trascriveva i dati ricavati dall’elenco dei calciatori svincolati 2004 (data di nascita e numero di matricola) relativi al calciatore Tonellotto Luca nato il 3/1/1977, all’epoca appartenente all’A.C. Rossano; ritenuta pertanto l’insussistenza dei fatti ascritti P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di assolvere i deferiti da ogni addebito.
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