COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti delle Società : 1. Calcio Carinatese 2. Calcio Monselice 3. U.S. Com. Sile Ospedaletto 4. A.S. Falmec Vitt San Giacomo 5. U.S. Fulgor Crespino 6. U.S. Pegolotte 7. U.S. S.Elena 8. A.C. S.Giorgio Lib ano 9. U.S. Sant’Anna d’Alfaedo 10. U.S.D. S.P. Calcio 2005 Srl Pederobba 11. G.S.D. Vallà Calcio

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti delle Società : 1. Calcio Carinatese 2. Calcio Monselice 3. U.S. Com. Sile Ospedaletto 4. A.S. Falmec Vitt San Giacomo 5. U.S. Fulgor Crespino 6. U.S. Pegolotte 7. U.S. S.Elena 8. A.C. S.Giorgio Lib ano 9. U.S. Sant’Anna d’Alfaedo 10. U.S.D. S.P. Calcio 2005 Srl Pederobba 11. G.S.D. Vallà Calcio Con atto del 15/11/2006 il Presidente del C.R. Veneto deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare le seguenti Società, militanti nel Campionato di 1^ Categoria 2006/2007 : Calcio Carinatese Calcio Monselice U.S. Com. Sile Ospedaletto A.S. Falmec Vitt San Giacomo U.S. Fulgor Crespino U.S. Pegolotte U.S. S.Elena A.C. S.Giorgio Lib ano U.S. Sant’Anna d’Alfaedo U.S.D. S.P. Calcio 2005 Srl Pederobba G.S.D. Vallà Calcio per non aver iscritto una formazione al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2006/2007, reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva: la mancata partecipazione all’attività giovanile, configura infrazione alle predette disposizioni, riportate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 1 dell’1/7/2005 punto A/3 sub f). La Commissione Disciplinare convocati i legali rappresentanti delle Società deferite; - di essi si presentavano personalmente, o per delega, quello della Società : Calcio Monselice, Com. Sile Ospedaletto, Falmec Vitt S.Giacomo, Fulgor Crespino, Peiolotte, S,.Elena e Sant’Anna d’Alfaedo che hanno addotto giustificazioni, tutte sostanzialmente dirette a dimostrare elementi oggettivi e ragioni che hanno impedito l’iscrizione di una squadra giovanili (Campionato Giovanissimi, Allievi o Juniores) - facevano invece pervenire memoria difensiva scritta le Società S.Elena e S.Giorgio Libano; - non si presentavano i rappresentanti delle Società Calcio Carinatese e SP Calcio 2005 Pederobba che non facevano altresì pervenire memorie difensive; - la Società Vallà Calcio ha chiesto un rinvio della convocazione. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti, oggetto del deferimento di cui trattasi, sono pacificamente acquisiti al giudizio – del resto le stesse Società che hanno ritenuto di produrre difese non ne hanno contestato la sussistenza, ma hanno fornito giustificazioni di vario tipo alla mancata iscrizione - e che la violazione ha carattere formale. Ai fini della sanzione applicabile – relativamente alla quale si ricorda che il Comunicato di cui sopra prevede inderogabilmente la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.000,00 - occorre tuttavia rilevare che le sanzioni addotte da deferiti sono tali da consentire di mantenere nel minimo la sanzione edittale - le Società - le Società Occorre inoltre aggiungere, sempre agli stessi fini, che dal C.U. n. 1 del 1°/7/2004 punto A/3 lettera f), emerge la sanzione prevista per le Società di 1^ Categoria. In questo quadro di riferimento va quindi concretamente graduata l’entità della sanzione a seconda dell’accertata gravità del comportamento tenuto da ciascuna Società deferita P.Q.M. La Commissione Disciplinare, accertata la responsabilità delle Società deferite per la violazione loro ascritta Delibera di adottare le conseguenti sanzioni pecuniarie, come segue : a) ammenda di € 1.000,00 a carico delle Società Calcio Carinatese e SP Calcio 2005 Pederobba; b) ammenda di € 500,00 a carico delle Società Calcio Monselice, Com. Sile Ospedaletto, Falmec Vitt S.Giacomo, Fulgor Crespino, Pegolotte, S.Elena, S.Giorgio Libano, Sant’Anna d’Alfaedo; c) di rinviare ad altra udienza, la decisione relativa alla posizione della Società Vallà Calcio; la nuova convocazione sarà direttamente comunicata alla Società interessata.
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