COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD • del Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD • della Società A.C. Tregnago ASD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Giancarlo Zusi – Presidente A.C. Tregnago ASD • del Sig. Gabriele Rizzin – Vice Presidente A.C. Tregnago ASD • della Società A.C. Tregnago ASD La Commissione Disciplinare con il presente provvedimento fa seguito alla delibera di cui al Comunicato Ufficiale del CRV n. 26 del 15/11/2006. Si rammenta che il Procuratore Federale, con distinti atti in data 09/10/2006, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i diversi soggetti sopra riportati, i cui rispettivi deferimenti sono stati riuniti, a richiesta del Rappresentante della Procura Federale, in un unico giudizio, attesa la ricorrenza dei requisiti di rito e ritenuta la sussistenza delle ragioni di connessione oggettiva, oltre che l’identità dei soggetti deferiti. Si rammenta, altresì, che i fatti che hanno determinato il Procuratore Federale a chiedere la condanna dei soggetti deferiti sono già stati ampiamente illustrati con il precedente Comunicato n. 26 del 15/11/2006, al quale integralmente si rinvia. La Commissione dà atto di aver acquisito la documentazione riguardante le liste di trasferimento dell’A.C. Tregnago ASD allo Sporting Badia Calavena per la stagione sportiva 2004/2005, che comprovano l’avvenuta cessione di alcuni giocatori dalla società deferita allo Sporting Badia. Tale documentazione, pur non riguardando direttamente i fatti di cui ai deferimenti, depone – ad avviso di questa Commissione - a favore della società deferita e dei suoi dirigenti, dal momento che offre la dimostrazione dei contatti intercorsi tra le due società e degli accordi presi per la cessione di alcuni giocatori, accordi che hanno poi condotto al trasferimento di alcuni di essi dall’A.C. Tregnano allo Sporting Badia Calavena. Per converso, deve ritenersi assolutamente irrilevante per il presente giudizio la denuncia di furto del timbro della società Sporting Badia Calavena. Invero, tale documento (datato 22/07/2004) risulta pervenuto al CRV il 26.07.2004, mentre le liste di trasferimento dichiarate non valide alla Commissione Tesseramenti risultano protocollate una il 14/07/2004 e l’altra il 15/07/2004, e quindi entrambe precedono temporalmente la denuncia di furto. Pertanto, la predetta denuncia non può aggravare la posizione dei soggetti deferiti. Peraltro, vi è un dato imprescindibile da cui partire, vale a dire il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tesseramenti in ordine all’apocrifia delle sottoscrizioni apposte alle liste di trasferimento in favore dell’A.C. Tregnago, il cui giudizio è per questa Commissione insindacabile. Del resto, è pur vero che al procedimento svoltosi avanti all’anzidetta Commissione Tesseramenti, al termine del quale è stata accertata la falsità delle sottoscrizioni dei due giocatori (Matteo Mattuzzi e Loris Campara) e la “probabile” falsità di quella del Presidente dello Sporting Badia Calavena, non hanno preso parte per loro libera scelta i soggetti deferiti dal Procuratore Federale. Peraltro, solo in quella sede essi avrebbero potuto compiutamente dire la loro ed eventualmente richiedere le opportune perizie calligrafiche sulle varie sottoscrizioni. E’ chiaro che, a questo punto, -si ripete- quel giudizio risulta assolutamente immodificabile e su di esso si fonda il giudizio di questa Commissione P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera • di ritenere responsabili rispettivamente il sig. Zusi quale Presidente dell’A.C. Tregnago ed il sig. Rizzin quale Vice Presidente dell’incolpazione loro ascritta, nonché l’A.C. Tregnago ASD a titolo di mera responsabilità oggettiva; • di comminare quindi le seguenti sanzioni disciplinari : • l’inibizione di mesi 3 a carico del Sig. Zusi Gian Carlo (Presidente A.C. Tregnago); • l’inibizione di mesi 6 a carico del Sig. Rizzin Gabriele (Vice Presidente A.C. Tregnago); • l’ammenda di €. 150,00, a titolo di responsabilità oggettiva, a carico della Società A.C. Tregnago ASD.
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