COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti del giocatore Borghilli Andrea (tesserato F.C.D. Libertas Ceggia 1910)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti del giocatore Borghilli Andrea (tesserato F.C.D. Libertas Ceggia 1910) Con atto del 15/11/2006, il Presidente del C.R. Veneto deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare il giocatore Borghilli Andrea (tesserato per la Società F.C.D. Libertas Ceggia 1910) per l’adozione di adeguati provvedimenti disciplinari per i seguenti motivi : l’arbitro effettivo Pelizzon Giulio, della Sezione AIA di S.Donà, denunciava, con documento datato 1/11/2006, di essere stato insultato e minacciato il 31/10/2006 dal Borghilli, prima della gara del Campionato Juniores Provinciale Musile – Real S.Marco, designato a dirigere ed alla quale il tesserato della FCD Libertas Ceggia presenziava in qualità di spettatore. La Commissione Disciplinare presa visione della memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Libertas Ceggia e della dichiarazione del giocatore Borghilli, il quale ha affermato di non aver offeso l’arbitro Pelizzon, ma di essersi limitato ad esprimere nei confronti dello stesso “battute di spirito, tipo sfottò”, peraltro senza offendere, minacciare e bestemmiare; considerato che l’esposto dell’arbitro Pelizzon Giulio é estremamente chiaro e puntuale nell’ascrivere al deferito la condotta ingiuriosa e minacciosa talché, sulla scorta di tale scritto, non si può rilevare che sia intercorso tra i due interessati un dialogo improntato a reciproche battute di spirito; rilevato che la denuncia dell’arbitro Pelizzon Giulio in virtù del disposto dell’art. 31, a1) del C.G.S., riveste efficacia di prova privilegiata nel giudizio sportivo; ritenuto quindi il calciatore deferito responsabile delle violazioni addebitategli P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere a carico del giocatore Borghilli Andrea la sanzione della squalifica sino al 20 Gennaio 2007.
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