COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.8. RICORSO A.C. AMATORI NOGARA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Odaro Sasum Ainuanmnosa – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.8. RICORSO A.C. AMATORI NOGARA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Odaro Sasum Ainuanmnosa – Campionato Allievi Regionale La Società A.C. Amatori Nogara ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del Comitato Regionale Veneto n. 46 del 20/2/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Odaro Sasum Ainuanmnosa ”espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Amatori Nogara; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che non sono emersi fatti nuovi idonei ad una revisione del provvedimento impugnato; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.) 47/996 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Amatori Nogara; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Odaro Sasum Ainuanmnosa. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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