COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.9. RECLAMO A.S.D. FIDES Avverso regolarità gara Gazzo – Fides del 10/2/2007 – Campionato Provinciale Allievi /VI

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.9. RECLAMO A.S.D. FIDES Avverso regolarità gara Gazzo - Fides del 10/2/2007 – Campionato Provinciale Allievi /VI La Società A.S.D. Fides ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila della Società Gazzo del giocatore Cherobin Davide, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale visto il reclamo in oggetto; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperite le rituali indagini dalle quali é risultato che il calciatore Cherobin Davide (Gazzo) é stato squalificato per una giornata di gara per avere raggiunto il numero di quattro ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato Allievi, secondo quanto pubblicato dal Com. Uff. n. 24 del 19/12/2007 (pag. 24/325) della Delegazione Provinciale di Vicenza; appare pertanto evidente che la sanzione disciplinare a carico del giocatore predetto doveva essere scontata in occasione dell’incontro del Campionato Provinciale Allievi immediatamente successivo alla pubblicazione del precitato Comunicato n. 24, accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del calciatore Cherobin Davide alla partita oggetto del reclamo; constatato che la Società Gazzo non ha provveduto a far pervenire alcuna controdeduzione P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Fides; • di infliggere a carico della Società Gazzo la sanzione sportiva della perdita della gara, in base al disposto di cui all’art. 17,comma 5 del C.G.S., per cui la gara in oggetto viene omologata c.s. : Gazzo – Fides 0 – 3; • di irrogare a carico della Società Gazzo l’ammenda di € 55,00 per aver fatto partecipare a gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Cherobin Davide (Gazzo), in applicazione dell’art. 22, 3° comma del C.G.S., per un’ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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