COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.2. RICORSO U.S.D. SUMMANIA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Kasad Ennaji – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.3.2. RICORSO U.S.D. SUMMANIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Kasad Ennaji – Campionato di 1^
Categoria
La Società U.S.D. Summania ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato n. 56 del 9/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del
giocatore Kassad Ennaji : “per grave atto di violenza in danno di un calciatore avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Summania e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale da cui risulta, senza ombra di dubbio, il fatto ascritto al calciatore (aver colpito con
una testata al volto di un avversario in segno di protesta, pur senza procurargli ferite rilevanti), mentre non é fatto cenno
alcuno a provocazioni o offese rivolte al calciatore
considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Summania;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Kassad Ennaji;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.2. RICORSO U.S.D. SUMMANIA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Kasad Ennaji – Campionato di 1^ Categoria"