COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.4. RICORSO A.S.D. PETRARCA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 53 NOIF e art. 17 del C.G.S. gara Ronchi – Petrarca del 6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.3.4. RICORSO A.S.D. PETRARCA CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 53 NOIF e art. 17 del C.G.S. gara Ronchi - Petrarca del
6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD Petrarca Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo con Comunicato
n. 57 del 16/4/2007 del C.R. Veneto, con la quale decideva di porre a carico della medesima Società la sanzione sportiva
della perdita della gara in oggetto per 0-3, come descritto nel precitato C.U. n. 57.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Petrarca Calcio e la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì l’arbitro, per le vie brevi, che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale, relativamente al suo
ritardato arrivo sul campo, protrattosi per oltre un tempo di durata della gara, ha espressamente precisato di avere
contattato il suo Organo Tecnico sezionale, che – testuale – “mi diceva di rimettermi alla volontà delle due squadre” e che
in tal senso si é comportato;
considerato pertanto che in questa prospettiva, la mancata partecipazione alla gara della Società Petrarca risulta
coerente all’indicazione del direttore di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Petrarca Calcio;
• di annullare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, a carico dell’ASD
Petrarca;
• di disporre il recupero della partita Ronchi – Petrarca in data da stabilire dal C.R. Veneto.
La tassa reclamo non é stata versata.
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