COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.4. RICORSO A.S.D. PETRARCA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 53 NOIF e art. 17 del C.G.S. gara Ronchi – Petrarca del 6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.4. RICORSO A.S.D. PETRARCA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 53 NOIF e art. 17 del C.G.S. gara Ronchi - Petrarca del 6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria La Società ASD Petrarca Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo con Comunicato n. 57 del 16/4/2007 del C.R. Veneto, con la quale decideva di porre a carico della medesima Società la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3, come descritto nel precitato C.U. n. 57. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Petrarca Calcio e la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro, per le vie brevi, che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale, relativamente al suo ritardato arrivo sul campo, protrattosi per oltre un tempo di durata della gara, ha espressamente precisato di avere contattato il suo Organo Tecnico sezionale, che – testuale – “mi diceva di rimettermi alla volontà delle due squadre” e che in tal senso si é comportato; considerato pertanto che in questa prospettiva, la mancata partecipazione alla gara della Società Petrarca risulta coerente all’indicazione del direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Petrarca Calcio; • di annullare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, a carico dell’ASD Petrarca; • di disporre il recupero della partita Ronchi – Petrarca in data da stabilire dal C.R. Veneto. La tassa reclamo non é stata versata.
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