COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.5. RICORSO A.C.D. TREPORTI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Ammenda di € 300,00 a carico della Società; Squalifica sino al 6/6/2008 dirigente Salvalaio Paolo; Squalifica per sei giornate giocatore Angiolin Christian – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.5. RICORSO A.C.D. TREPORTI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Ammenda di € 300,00 a carico della Società; Squalifica sino al 6/6/2008 dirigente Salvalaio Paolo; Squalifica per sei giornate giocatore Angiolin Christian – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Treporti ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato n. 56 del 9/4/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 300,00 a carico della Società : “per insistenti insulti e minacce all’arbitro durante la gara, reiterati dopo la fine della stessa, il tutto accompagnato da ripetuti sputi e lanci di pacchetti di fazzoletti di carta che colpivano il direttore di gara”; - Squalifica sino al 6/6/2008 a carico del dirigente Salvalaio Paolo : “perché dopo un intervento dell’arbitro, entrava sul terreno di gioco proferendo al suo indirizzo offese, insulti e minacce”; - Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Angiolin Christian : “perché, dopo un intervento arbitrale avverso la propria squadra, spingeva con entrambe le mani il petto dell’arbitro facendolo indietreggiare, minacciandolo ed offendendolo ripetutamente ”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Treporti e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.), del resto completo ed esauriente; ritenuto che i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrui rispetto ai fatti complessivamente valutati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Treporti; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 6/6/2008 a carico del dirigente Salvalaio Paolo; • di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Angiolin Christian; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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