COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.5. RICORSO A.C.D. TREPORTI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Ammenda di € 300,00 a carico della Società; Squalifica sino al 6/6/2008 dirigente Salvalaio Paolo; Squalifica per sei giornate giocatore Angiolin Christian – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.3.5. RICORSO A.C.D. TREPORTI
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Ammenda di € 300,00 a carico della Società; Squalifica sino al 6/6/2008
dirigente Salvalaio Paolo; Squalifica per sei giornate giocatore Angiolin Christian – Campionato di 2^
Categoria
La Società A.C.D. Treporti ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il
Comunicato n. 56 del 9/4/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni :
- Ammenda di € 300,00 a carico della Società : “per insistenti insulti e minacce all’arbitro durante la gara, reiterati dopo la
fine della stessa, il tutto accompagnato da ripetuti sputi e lanci di pacchetti di fazzoletti di carta che colpivano il direttore
di gara”;
- Squalifica sino al 6/6/2008 a carico del dirigente Salvalaio Paolo : “perché dopo un intervento dell’arbitro, entrava sul
terreno di gioco proferendo al suo indirizzo offese, insulti e minacce”;
- Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Angiolin Christian : “perché, dopo un intervento arbitrale avverso la
propria squadra, spingeva con entrambe le mani il petto dell’arbitro facendolo indietreggiare, minacciandolo ed
offendendolo ripetutamente ”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Treporti e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.), del resto completo ed
esauriente;
ritenuto che i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrui rispetto ai fatti
complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Treporti;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 6/6/2008 a carico del dirigente Salvalaio Paolo;
• di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Angiolin Christian;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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