COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.7. RICORSO A.S.D. BOJON Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Manfrin Andrea – Campionato 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.3.7. RICORSO A.S.D. BOJON
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n.
38 del 9/4/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Manfrin Andrea – Campionato 3^ Categoria
La Società ASD Bojon ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 9/4/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a
carico del giocatore Manfrin Andrea : “perché a fine gara calciava il pallone contro l’arbitro, senza procurargli alcun
dolore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso proposto dall’ASD Bojon e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato di aver individuato il giocatore n. 13 del Bojon, Manfrin Andrea, come
autore del gesto, specificando altresì che il lancio del pallone, non violento ed a parabola, aveva le caratteristiche del
gesto di stizza, ma non era in grado di provocare lesioni fisiche nei suoi confronti
ritenuto che sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione inflitta, che appare eccessiva rispetto all’addebito
ascritto
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ASD Bojon;
• di ridurre a due giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Manfrin Andrea.
La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.7. RICORSO A.S.D. BOJON Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Manfrin Andrea – Campionato 3^ Categoria"