COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.8. RECLAMO POL. VILLA ESTENSE Avverso validità gara Virtus Agna 2005– Villa Estense del 20/4/2008 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.3.8. RECLAMO POL. VILLA ESTENSE
Avverso validità gara Virtus Agna 2005– Villa Estense del 20/4/2008 – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Villa Estense ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra del Virtus Agna 2005, del giocatore Redi Andrea, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il rituale reclamo presentato dalla Pol. Villa Estense;
visti gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini dalle quali é risultato :
- che il giocatore Redi Andrea (Virtus Agna 2005) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il
numero di quattro ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di 3^ Categoria della corrente stagione,
secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 39 (pag. 786) del 16/4/2008 del la Delegazione Provinciale di Padova;
- che il giocatore, nonostante il provvedimento disciplinare pendente a suo carico, ha partecipato alla gare Virtus Agna –
Villa Estense 2005 del 20/4/2008 del Campionato di 3^ Categoria, mentre il provvedimento stesso doveva essere
scontato in occasione del primo incontro del Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2007/2008, cui
partecipa la Società; Castelbaldo Masi;
rilevata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore alla partita oggetto del reclamo;
constatato infine, che la Soc. Virtus Agna 2005 non ha presentato controdeduzione alcuna
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Redi Andrea alla partita oggetto del
reclamo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dalla Pol. Villa Estense;
• di porre a carico della Società Virtus Agna il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione
sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Virtus Agna – Villa Estense 0 - 3;
• di infliggere a carico della Società Virtus Agna la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara
ufficiale un giocatore squalificato;
• di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S., il calciatore Redi Andrea (Virtus Agna) per
un’ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo non è stata versata.
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