COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.C. PRO RONCADE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n.51 del 4/2/2009 – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 31/3/2009 allenatore Realini Stefano – Campionato 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.C. PRO RONCADE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n.51 del 4/2/2009 – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 31/3/2009 allenatore Realini Stefano – Campionato 1^ Categoria La Società Pro Roncade ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per avere consegnato le chiavi dello spogliatoio all’arbitro con ritardo, impedendone l’immediato rientro” - squalifica sino al 31/3/2009 a carico dell’allenatore Realini Stefano : “per allontanato dal terreno di gioco per insistente atteggiamento offensivo e denigratorio nei confronti dell’arbitro, reiterava gli insulti al termine della gara” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Pro Roncade; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutate le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado e ritenuti congrui, rispetto alla dinamica ed al contenuto dei fatti i provvedimenti disciplinari assunti, oggetto del giudizio, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (vedi art. 35, comma 1, sub 1.1. C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Pro Roncade; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; • di confermare la squalifica sino al 31/3/2009 a carico dell’allenatore Realini Stefano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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