COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RECLAMO U.S. REAL MONTEFORTE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 48 del 21/1/2009 – Regolarità gara Union Olmo Creazzo – Real Monteforte del 21/12/2008 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. RECLAMO U.S. REAL MONTEFORTE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 48 del 21/1/2009 – Regolarità gara Union Olmo Creazzo – Real Monteforte del 21/12/2008 –
Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Real Monteforte ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 48 del 21/1/2009 del C.R. Veneto, concernente l’omologazione della gara in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo proposto dalla Società Real Monteforte;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Union Olmo Creazzo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
considerato che é emerso, che il Sig. Gemo Luca ha disimpegnato le funzioni di allenatore e di giocatore a favore della
Società Sossano, in gare del Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2008/2009 e che comunque è risultato
iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti del Settore Tecnico in qualità di “allenatore di base;
visto l’art. 40 delle N.O.I.F., comma 2, secondo cui “gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il
tesseramento quali calciatori solo per la Società per la quale prestano attività di tecnico”;
atteso che il predetto risulta essere stato impiegato come calciatore anche con la Società Union Olmo Creazzo nella
stessa stagione sportiva 2008/2009;
visto altresì l’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. che in maniera esplicita stabilisce “che nel
corso della medesima stagione sportiva i tecnici non possono tesserarsi, né, indipendentemente dal tesseramento,
svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”;
visto l’art. 17, 5° comma. Lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo presentato dal Real Monteforte;
• di applicare a carico della Società Union Olmo Creazzo la sanzione sportiva della perdita della gara, oggetto del
reclamo, omologando la stessa come segue : Union Olmo Creazzo – Real Monteforte 0 – 3.
La tassa reclamo non è stata versata.
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