COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO POL. EUGANEA ROVOLON A,S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica sino al 31/7/2009 calciatore Eyeh Patrick Ifeanyi – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO POL. EUGANEA ROVOLON A,S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica sino al 31/7/2009 calciatore Eyeh Patrick Ifeanyi – Campionato di 2^
Categoria
La Società Pol. Euganea Rovolon ASD ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica
sino al 31/7/2009 a carico del calciatore Eyeh Patrick Ifeanyi : “per condotta violenta di particolare gravità nei confronti di
un calciatore della squadra avversaria e per non aver immediatamente ottemperato ad uscire dal terreno di gioco a
seguito della notifica del provvedimento di espulsione (condotta punita ex art. 19, comma 4, lett. c) del CGS)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Euganea Rovolon;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato di aver visto personalmente lo svolgersi dei fatti ed in
particolare che il giocatore Eyeh Patrick Ifeanyi ha colpito un calciatore avversario, che si trovava direttamente di fronte a
lui, con una testata al volto;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua,
tenuto conto, che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (vedi art. 35, comma 1., sub
1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società Euganea Rovolon;
• di confermare la squalifica sino al 31/7/2009 a carico del calciatore Eyeh Patrick Ifeanyi;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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