COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Carolo Enzo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. RICORSO U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Carolo Enzo – Campionato di 2^ Categoria
La Società Montecchio Precalcino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica per tre
giornate di gara a carico del calciatore Carolo Enzo : “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Montecchio Precalcino;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato il gesto provocatorio e irruento nei confronti della sua persona da
parte del giocatore Carolo Enzo;
constatato, altresì, che la sanzione appare congrua anche in considerazione del fatto che il giocatore Carolo era Capitano
della squadra del Montecchio Precalcino;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’USD Montecchio Precalcino;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Carolo Enzo;
• di disporre l’addebito della tassa non versata.
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