COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Carolo Enzo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 18 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Carolo Enzo – Campionato di 2^ Categoria La Società Montecchio Precalcino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Carolo Enzo : “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Montecchio Precalcino; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato il gesto provocatorio e irruento nei confronti della sua persona da parte del giocatore Carolo Enzo; constatato, altresì, che la sanzione appare congrua anche in considerazione del fatto che il giocatore Carolo era Capitano della squadra del Montecchio Precalcino; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’USD Montecchio Precalcino; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Carolo Enzo; • di disporre l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it