COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Calciatore tesserato Soc. Colceresa MPM : Simone BITTANTE • dei Dirigenti della Soc. Colceresa MPM : Pierdino MAROSO, Stefano Roberto PASA, Giovanni BAO • delle Società : ASD Colceresa M.P.M. e ASD Sirmec Breganze

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Calciatore tesserato Soc. Colceresa MPM : Simone BITTANTE • dei Dirigenti della Soc. Colceresa MPM : Pierdino MAROSO, Stefano Roberto PASA, Giovanni BAO • delle Società : ASD Colceresa M.P.M. e ASD Sirmec Breganze La Procura Federale con atto del 28/2/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Sig. Simone BITTANTE (Calciatore ASD Colceresa) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. e agli artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato n. 4 gare del Campionato di 2^ Categoria 2008/2009 nelle file della Società Colceresa MPM senza averne titolo perché non ancora tesserato per la stessa ma ancora tesserato per un’altra società, come descritto nella parte motiva (vedi atto deferimento allegato); il Sig. Giovanni BAO (Dirigente ASD Colceresa) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. e agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Simone Bittante non ne avesse titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento allegato; il Sig. Pierdino MAROSO (Dirigente ASD Colceresa) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. e agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Simone Bittante non ne avesse titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento allegato; il Sig. Stefano Roberto PASA (Dirigente ASD Colceresa) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. e agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Simone Bittante non ne avesse titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento allegato; la Società A.S.D.Colceresa M.P.M. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S. (vedi atto di deferimento allegato); la Società A.S.D.Sirmec Breganze per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Veneto, pervenuta in data 28/11/2008, in merito ad una presunta partecipazione irregolare del calciatore Simone Bittante, impiegato da parte della società A.S.D. Colceresa M.P.M., in occasione di n. 4 gare del Campionato di 2^ Categoria; rilevato, dunque, dall'esame della documentazione pervenuta, che il calciatore Simone Bittante è stato impiegato dalla predetta società in posizione irregolare, perché tesserato dalla stessa solamente in data 01/12/2008 e, all'epoca dei fatti, tesserato per la società A.S.D. Sirmec Breganze, nelle seguenti gare del Campionato di 2^ Categoria: 1) 21/09/2008 Colceresa - Cartigliano 1 - 2 2) 28/09/2008 Campolongo - Colceresa 4 - 2 3) 05/10/2008 Colceresa - San Vito 1 - 4 4) 12/10/2008 B.P. 93 - Colceresa 2 – 2 rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del calciatore Simone Bittante è stato inserito nella distinta giocatori delle partite in questione ove la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risulta firmata, quali dirigenti accompagnatori ufficiali, dai signori Pierdino Maroso in una occasione, Stefano Roberto Pasa in due occasioni e Giovanni Bao in una occasione; considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; accertato che il sig. Simone Bittante ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società AS.D. Colceresa M.P.M. ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S. ritenuto che l'avvenuta partecipazione alle gare di un calciatore tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale, ascrivibile al sig. Simone Bittante, calciatore attualmente tesserato per la società A.S.D. Colceresa M.P.M., ai signori Giovanni Bao, Pierdino Maroso e Stefano Roberto Pasa, dirigenti della società medesima; ritenuto, altresì, che, ai sensi dell'art. 46, comma 6, del C.G.S., essendo decorso il termine di cui all'art. 46, comma 3, del C.G.S., la partecipazione alle sopraccitate gare di un calciatore non avente titolo debba comportare provvedimenti disciplinari a carico della società A.S.D. Colceresa M.P.M.; ritenuto, altresì, che la predetta società e la AS.D. Sirmec Breganze debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.; La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'udienza odierna. AI dibattimento del 7/4/2009 é risultato presente il solo Avv, Rebeschi quale procuratore di tutti i deferiti, fatta eccezione per la sola Società Sirmec Breganze, sebbene regolarmente convocata. E’ risultato altresì presente il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Procuratore Federale ha dichiarato la propria disponibilità a concordare l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che é stata accolta da tutti i soggetti deferiti, salvo la detta Società Sirmec Breganze, oggi non presente. Le sottoelencate parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale : ♦ a carico del Calciatore tesserato Soc. Colceresa MPM Simone Bittante : squalifica di una giornata effettiva di gara; ♦ a carico del Dirigente della Soc. Colceresa MPM Pierdino Maroso : Inibizione di 45 giorni; ♦ a carico del Dirigente della Soc. Colceresa MPM Stefano Roberto Pasa : inibizione di 60 giorni; ♦ a carico del Dirigente della Soc. Colceresa MPM Giovanni Bao : inibizione di 45 giorni; ♦ a carico della Società ASD Colceresa MPM : 1 punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2008/2009 e ammenda di € 350,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, Visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R. Veneto. Quanto alla Società Sirmec Breganze, questa C.D.T., ritenuti acclarati e non contestati i fatti di cui al deferimento, vista la richiesta formulata dal Rappresentante della Procura Federale dell’applicazione della sanzione della ammenda di € 350,00 proposta, ritiene congrua la sanzione stessa. Esaminata la documentazione acquisita al procedimento, la C.D.T. ritiene, infine, opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché possa valutare l’eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari di terzi in ordine all’origine dei fatti di cui al procedimento medesimo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera di infliggere : • a carico del Calciatore della Soc. Colceresa MPM Simone Bittante :squalifica di una giornata; • a carico del Dirigente della Soc. Colceresa MPM Pierdino Maroso : Inibizione di 45 giorni; • a carico del Dirigente della Soc. Colceresa MPM Stefano Roberto Pasa : inibizione di 60 giorni; • a carico del Dirigente della Soc. Colceresa MPM Giovanni Bao : inibizione di 45 giorni; • a carico della Società ASD Colceresa MPM - 1 punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2008/2009; - ammenda di € 350,00.- • a carico della Società ASD Sirmec Breganze : ammenda di € 350,00.- • la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto in motivazione.
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