F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all.Francesco CELI / A.C. AZZURRA ROSSANO ( 63/67 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: all.Francesco CELI / A.C. AZZURRA ROSSANO
( 63/67 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Gabriele GIOVANNINI
L’allenatore dilettante Celi Francesco, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
8 gennaio 2007, patrocinato dallo studio legale Avv. Gigliotti, fiduciario AIAC regione Calabria, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 6000,00 (seimila 0) oltre interessi, nei confronti della AC Azzurra Rossano, partecipante al campionato di Promozione Regionale Calabria, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 21 8 6 per un totale premio tesseramento di € 6000,00.
Lo stesso comunica di essere stato esonerato il 3011 6.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 18 12007 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Calabria la conferma dell’avvenuto deposito come previsto dalla normativa federale.
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, rilevava sia dubbi sulla autenticità della ricevuta presentata dalla società con data 31102006; sia dubbi sul reale pagamento in quanto avvenuto in anticipo, cosa inusuale nei rapporti tra tecnici e società con un esubero di € 750,00 sulla somma pagata dalla Società AC Azzurra Rossano a quella chiesta dall’allenatore Celi.
Inoltre l’allenatore presentava una dichiarazione di accordo per il pagamento del debito con indicazioni di testimoni come prova ed evidenziava propri tesseramenti in stagioni sportive precedenti. Alla disamina della documentazione palesemente discordante il Collegio Arbitrale della LND reputava opportuno inviare, tramite la propria Segreteria, in data 22 52007 gli atti all’Ufficio Indagini e da questi alla Procura Federale.
In data 6 62008 questo Collegio riceveva dalla Procura Federale, che aveva redatto la “Relazione di Servizio” dopo “esame documentazione, audizione delle parti e accertamenti svolti”, una “analisi finale” con la seguente motivazione: < SI RITIENE CHE LA SOMMA INDICATA NELLA RICEVUTA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ AZZURRA ROSSANO PARI AD
€ 6750,00, SIA STATA EFFETTIVAMENTE CONSEGNATA AL SIG. CELI FRANCESCO IN DATA 31102006 QUALE PREMIO DI TESSERAMENTO
Questo Collegio, preso atto della relazione e analisi finale ANNUALE E RIMBORSO SPESE DI CUI ALL’ACCORDO DEL 21 82006>.pervenuta dalla Procura Federale,
P.Q.M.
RESPINGE il ricorso proposto dall’allenatore Celi Francesco.
La presente delibera è inappellabile.
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