F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Mario CORRAO / G.S.D. RANGERS ( 101/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco Ricci

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Mario CORRAO / G.S.D. RANGERS ( 101/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco Ricci Con ricorso del 30 aprile 2007 l’allenatore dilettante di 3^ Categoria Mario Corrao ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato assunto dal G.S.D. Rangers nella stagione sportiva 2006/2007 in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di 2^ categoria. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata in data 21 luglio 2006 il suidicato gruppo sportivo si era impegnato a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di € 2.000,000 (Duemila/00) da pagarsi in n° 2 rate e più precisamente euro 1.000,00 il 31 gennaio 2007 ed i restanti euro 1.000,00 il 30 marzo 2007 Con il reclamo in esame, il signor Mario Corrao fa presente di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 30 novembre 2006 e richiede il pagamento di quanto dovutogli per l’attività svolta nel periodo che va dal 21 luglio al 30 novembre 2006. L’allenatore ha quantificato il suo credito in € 666,00 (seicentosessantasei/00) oltre agli interessi di mora e di svalutazione monetaria. Il G.S.D. Rangers, regolarmente invitato da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 9 maggio 2007, ha controdedotto con lettera del 14 maggio 2007. Con il predetto documento il G.S.D. Rangers ha fatto presente che: • il giorno 20 luglio 2006 il signor Corrao era stato convocato presso la sede della società per effettuare i dovuti accordi verbali prima della sottoscrizione dell’accordo tipo. In quell’occasione l’allenatore richiedeva ed otteneva un acconto di € 1.000,00 (Mille/00) “poiché aveva ricevuto altre proposte”, di detto pagamento viene fornita regolare ricevuta sottoscritta dal signor Corrao nella quale viene indicato che si trattava della “prima quota come da contratto”; • Il 21 luglio 2006 viene sottoscritto l’accordo tipo che viene poi depositato il 24 luglio successivo presso il Settore Tecnico Regionale; • il 30 novembre 2006 l’allenatore richiede anticipatamente il saldo di quanto pattuito nell’accordo economico ed avendo ricevuto un diniego abbandonava la società quale dimissionario; • la società, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti chiede alla Federazione, ottenendone l’autorizzazione, di poter tesserare un nuovo tecnico che prenda in mano la squadra che nel frattempo aveva iniziato a perdere alcune partite; • il G.S.D. Rangers nulla deve al signor Mario Corrao anzi al contrario è creditrice dello stesso per l’importo anticipatogli. L’allenatore ha controdedotto a sua volta confermando le richieste di cui al ricorso e non ha fornito alcuna spiegazione relativamente alla ricevuta esibita dal G.S.D. Rangers affermando di “non voler fare polemica con nessuno” Il Segretario della Lega Nazionale Dilettanti, con lettera del 15 giugno 2007, ha richiesto, alla Segreteria di questo Collegio, l’acquisizione di tutti i documenti relativi alla vertenza in questione per trasmetterla alla Segreteria Federale avendo il G.S.D. Calcio Rangers richiesto l‘autorizzazione per adire le vie legali. Con nota pervenuta alla Segreteria del Collegio Arbitrale in data 12 giugno 2008 è stata respinta la richiesta della società e pertanto la vertenza, che era rimasta sospesa in attesa di tale decisione, può ora essere portata in decisione. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, riscontra che: ­ è l’allenatore stesso che nel ricorso conferma le proprie dimissioni a decorrere dal 30 novembre 2006 ed infatti richiede il pagamento esclusivamente per il periodo 21 luglio – 30 novembre 2006; ­ nessuna argomentazione viene fornita a giustificazione della ricevuta di mille euro prodotta dal G.S.D. Rangers P.Q.M. Il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso dell’allenatore Mario Corrao. La presente delibera è inappellabile.
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