F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Carmine MAFFETTONE / A.C.S.D. SALUZZO ( 157 / 78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Carmine MAFFETTONE / A.C.S.D. SALUZZO ( 157 / 78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante Maffettone Carmine, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 1862008, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 4800,00 mai percepito, oltre interessi, nei confronti della ACSD Saluzzo partecipante al campionato di Serie “D” Comitato Interregionale LND, stagione 20078, così come previsto dalla scrittura privata stipulata il 6122007 e regolarmente depositata presso il Comitato Interregionale. Lo stesso comunicava di essere stato esonerato con lettera a firma del presidente il 21122007 dalla società ACSD Saluzzo. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc.te del 0172008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al Comitato Interregionale la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La società ACSD Saluzzo con nota del 372008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore e in riferimento alla scrittura privata sottoscritta tra le parti riteneva di erogare il premio di tesseramento limitatamente al periodo 6122007 - 21122007, disconoscendo di fatto l’obbligo per la stessa di “doverlo corrispondere sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della LND su proposta della Società (art. 46 punto 1 del Regolamento LND)”. Per cui riteneva di essergli debitrice solo della somma di € 2747,08 pronta ad onorare ma che il tecnico Maffettone Carmine aveva rifiutato di incassare, (allegata agli atti una scheda di propria elaborazione contabile). Questo Collegio, alla verifica degli atti, valuta il mancato pagamento del totale premio di tesseramento di € 4800,00 come previsto dall’accordo economico sottoscritto tra le parti,in quanto va riconosciuta la validità del contratto anche in caso di esonero. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Maffettone Carmine e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ACSD Saluzzo di corrispondere la somma di € 4800,00 a saldo del premio tesseramento oltre interessi equativamente calcolati per € 110,00 per un ammontare complessivo di € 49100 (quattromilanovecentodieci0). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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