F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Nicola ANGARANO / A.C.D. Pro NOVATE ( 154 / 78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all. Nicola ANGARANO / A.C.D. Pro NOVATE
( 154 / 78 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA
L’allenatore dilettante Angarano Nicola, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 18 62008, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del premio di tesseramento di € 1400,00 oltre interessi, nei confronti della ACD Pro Novate partecipante al campionato di 2^ CTG Regionale Lombardia, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 16102007 e non depositata in quanto società di 2^ CTG. Tale scrittura prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 2800,00.
Il tecnico comunicava di essere stato esonerato telefonicamente dal Dir. Gen.le della società signor
Boccia Salvatore il 19 22007 e subito dopo, il 22 22007 a mezzo racc. ar informava di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 23 62008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Lombardia la prova dell’avvenuto deposito.
La società ACD Pro Novate con note del 17 62008 e del 30 62008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore dichiarando che nella convocazione del 25 32008 il tecnico signor Angarano,
“ si rifiutava di mettersi a disposizione della Società con il nuovo incarico di collaboratore di un nuovo allenatore in prima e visto i risultati non confacenti alle aspettative e considerato che si è una piccola società non avvezza ai meandri contrattuali si intendeva ricollocare il sig. Angarano” .
In data 1° 72008 l’allenatore Angarano Nicola con propria lettera comunicava di rigettare la proposta della società a “svolgere mansioni di collaboratore in qualità di prestanome ad un nuovo allenatore già tesserato per altra società nella stagione di riferimento” e chiedeva di rispettare l’accordo sottoscritto sia nelle funzioni tecniche, sia nella remunerazione rimettendosi alle decisioni di questo Collegio.
Questo Collegio, alla verifica della documentazione in possesso ritiene meritevole di accoglimento il ricorso del tecnico in quanto lo stesso ha prodotto documentazione adeguata sia per la formale richiesta sia per la quantificazione del premio di tesseramento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Angarano Nicola e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ACD Pro Novate di corrispondere la somma di € 1400,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre gli interessi maturati di € 42,00 per un ammontare complessivo di € 1442,00 (millequattrocentoquarantadue 0), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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