F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Antonio NICOLO’ / Pol. BOVESE ( 153 / 78 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all. Antonio NICOLO’ / Pol. BOVESE
( 153 / 78 )
ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA
Con ricorso datato 9/06/2008, l’allenatore signor Nicolò Antonio, assunto dalla Pol. BOVESE, partecipante al campionato di Prima Categoria, girone D, del Comitato Regionale Calabria, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2007-2008, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata società di corrispondergli la somma complessiva di €. 3.040,00 di cui €. 1.600,00 per differenza premio di tesseramento ed €. 1.440,00 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, depositato, presso il Comitato Regionale Calabria, in data 27/12/2007, stipulato con la Pol. BOVESE, per la somma complessiva di €. 2.000,00, da corrispondersi in n°4 rate, oltre rimborso spese di viaggio.
La Pol. BOVESE, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha fatto pervenire controdeduzioni, dalle quali si rilevava, a dire della medesima società, la totale assenza del ricorrente dagli allenamenti e dalle partite ufficiali.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che le deduzioni fatte pervenire dalla Pol. BOVESE sono prive di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo la detta società depositato dichiarazioni testimoniali e distinte di gara da cui emergano le contestazioni sollevate nei confronti del signor Nicolò.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, anche se non appare correttamente calcolato l’importo richiesto a titolo di rimborso spese di viaggio, considerato il numero complessivo di allenamenti e gare ufficiali e/o amichevoli effettuate nel corso della stagione sportiva.
P.Q.M.
Delibera di fare obbligo alla Pol. BOVESE di pagare in favore del signor Nicolò Antonio, la somma di €. 1.600,00, a titolo di premio di tesseramento oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo, nonché dell’importo di €. 630,00 rimborso spese di viaggio oltre interessi legali dalla data del ricorso e sino all’effettivo soddisfo,in difformità a quanto richiesto.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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