F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Massimiliano PANI / A.P.D. QUARTU 2000 ( 149 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Massimiliano PANI / A.P.D. QUARTU 2000 ( 149 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA Con ricorso del 3/06/2008 l’allenatore di base Massimiliano Pani, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto da parte della A.P.D. QUARTU 2000, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza Sardegna, il pagamento di € 7.500,00 quale premio tesseramento e rimborso spese per la conduzione tecnica della 1^ squadra nella stagione sportiva 2006/2007, oltre agli interessi di mora e la svalutazione monetaria per il ritardato pagamento. Il ricorrente a dimostrazione della sua richiesta allega copia della scrittura privata sottoscritta il 12/07/2006, con il Presidente dell’A.P.D. QUARTU 2000 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C./L.N.D. in data 23/08/2006. La società,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata A.R. del 23/06/2008 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Massimiliano Pani e fà obbligo alla A.P.D. QUARTU 2000 di pagare € 7.500,00 oltre ad € 306,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 7.806,00,oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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