F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all.Piero DI STEFANO / A.S.D. CORNUDA CROCETTA 1920 ( 148 / 78 ) ARBITRI:sigg.Virgilio PALOTTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all.Piero DI STEFANO / A.S.D. CORNUDA CROCETTA 1920
( 148 / 78 )
ARBITRI:sigg.Virgilio PALOTTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 30 maggio 2008 , l’allenatore di base DI STEFANO Piero,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio,di fare obbligo all’A.S.D. CORNUDA CROCETTA 1920,partecipante Campionato Regionale di Eccellenza del C.R.VENETO di provvedere al pagamento della somma di Euro 2.400.00 , a saldo del premio di tesseramento pattuito, per la stagione 2006/2007,più un rimborso spese kilometrico pari a 1/5 del costo della benzina , moltiplicato per 51 allenamenti ,3 partite amichevoli ,5 partite di coppa Italia ,9 partite di campionato per un totale di 8.927 km, corrispondenti a Euro 2.231.00, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Precisa inoltre che dal momento dell’inizio del campionato al momento delle sue dimissioni avvenute in data 5/11/2006 gli sono stati pagati Euro 600.00.
A fondamento della sua richiesta, allega copia della lettera di dimissioni avvenuta in data 5 novembre 2006 e dell’accordo, stipulato in data 7 settembre 2006 , regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.- LND, nel quale la società, a firma del suo legale rappresentante, s’impegna ad assumere il tecnico DI STEFANO Piero, quale allenatore responsabile della conduzione della prima squadra, a decorrere dal 1°/08/2006 sino al 31/05/2007 riconoscendogli un premio di tesseramento di Euro 14.000,00 da corrispondere in 4 rate, così ripartite
Euro 2.250.00 al 30 /09/2006 - Euro 2.250.00 al 22 /12/2006 – Euro 2.250.00 al 28/02/2007
Euro 2.250.00 al 30 /04/2007.
La società riconosce inoltre all’allenatore DI STEFANO Piero un rimborso spese ,limitato all’indennità kilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei km tra la residenza dell’allenatore ed il campo di gioco della società,nonché delle eventuali spese autostradali debitamente documentate,per ciascuna presenza, in occasione di allenamenti,partite ufficiali e amichevoli.
Alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito del contratto, il competente Comitato Regionale della L.N.D. provvedeva ad inviare copia del medesimo.
La società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non inviava alcuna risposta. Il ricorso, appare pertanto fondato e meritevole di accoglimento.
Al ricorrente vanno riconosciute Euro 2.400.00( corrispondenti alla prima rata di euro 2.250.00 più il rateo di Euro750.00 del mese di ottobre 2006, meno l’anticipo di Euro 600) ed il rimborso spese ad esclusione di quelle autostradali non documentate,così come previsto dal contratto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società ASD Cornuda Crocetta 1920 di corrispondere all’allenatore DI STEFANO Piero la somma di Euro 2.400.00,a saldo del premio di tesseramento più Euro 2.231.00 quale rimborso spese,per un totale di Euro 4.631.00 e di Euro 62.00 , per interessi equitativamente determinati, oltre agli interessi legali. fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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