F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 . VERTENZA : all.Massimiliano PANI / A.S.D. SELARGIUS ( 147 / 78 ) ARBITRI: sigg. Virgilio PALOTTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 . VERTENZA : all.Massimiliano PANI / A.S.D. SELARGIUS ( 147 / 78 ) ARBITRI: sigg. Virgilio PALOTTA e Ivano CORRADA Con ricorso inviato il 2 maggio 2008, l’allenatore di base Uefa, PANI Massimiliano, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio, di fare obbligo alla A.S.D. SELARGIUS CALCIO,partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza del C.R. Sardegna LND, di provvedere al pagamento della somma di Euro 7.500.00 , a saldo del premio di tesseramento pattuito, per la stagione 2007/2008, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Precisa di aver prestato la sua attività di allenatore della prima squadra sino al,giorno del suo esonero, avvenuto con lettera datata 15 ottobre 2007 A sostegno della sua domanda allega copia dell’accordo redatto in data 10 agosto 2007,firmato dal legale rappresentante della società e della lettera di esonero del 15 ottobre 2007,inviata dalla società. Documenti il cui avvenuto deposito, a richiesta di questo Collegio,viene confermato dal competente Comitato Regionale. Nella scrittura è concordato per la sua attività di allenatore della prima squadra, un premio di tesseramento annuale di Euro 7.500.00 da corrispondere in un’unica soluzione. La società,invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni,non inviava alcuna risposta. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento. Il rimborso spese-viaggi non viene riconosciuto,perché le sudette spese non sono state provate con documentazione. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti del procedimento, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della società ASD SELARGIUS CALCIO di corrispondere all’allenatore PANI Massimiliano la somma di Euro 7.500,00 relativa al saldo di quanto dovutogli, più Euro 117.00 per interessi equitativamente determinati, oltre agli interessi legali, fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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