F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Mario GORETTI / A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD ( 124/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all. Mario GORETTI / A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD
( 124/78 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 23 aprile 2008 l’allenatore dilettante Mario Goretti, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.C. Città di Castello nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale Umbra.
Nel ricorso il signor Mario Goretti precisa che, con regolare scrittura privata del 14 dicembre 2007, depositata in pari data presso il competente Comitato Regionale Umbria, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.400,00 (Settemilaquattrocento/00) con le seguenti modalità:
1) Euro 1.400,00 al 30 dicembre 2007; 2) Euro 1.500,00 al 30 gennaio2008;
3) Euro 1.500,00 al 28 febbraio 2008; 4) Euro 1.500,00 al 30 marzo 2008;
5) Euro 1.500,00 al 30 aprile 2008.
Con il reclamo in esame, il signor Goretti chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Città di Castello di corrispondergli il saldo di quanto dovutogli (€ 5.400,00- Euro Cinquemilaquattrocento/00) avendo ricevuto dalla predetta società esclusivamente l’importo di € 2.000,00 (Duemila/00).
Il Comitato Interregionale, su richiesta del 26 maggio 2008 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Considerato che la società A.C. Città di Castello, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 26 maggio 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale restituita il 1° luglio 2008 per compiuta giacenza e reiterata in data 3 settembre 2008 e ricevuta il 19 settembre successivo, nulla ha ritenuto di controdedurre;
il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Città di Castello di corrispondere all’allenatore Mario Goretti la somma di € 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008. Non vengono calcolati e liquidati gli interessi legali in quanto non richiesti nel ricorso introduttivo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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