F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all.Vincenzo CAPUANO / FC SAVOIA 1908 SSD RL ( 122 / 78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all.Vincenzo CAPUANO / FC SAVOIA 1908 SSD RL
( 122 / 78 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 1° aprile 2008 tramite legale,l’allenatore dilettante Vincenzo Capuano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la F.C. Savoia 1908 nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale di Serie D.
Nel ricorso il legale dell’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2007, depositata presso il competente Comitato Interregionale di Serie D in data 3 settembre 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Vincenzo Capuano un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) in 10 mensilità di € 750,00 (Settecentocinquanta/00) ciascuna.
Con il reclamo in esame, nel segnalare che in data 26 dicembre 2007 il signor Vincenzo Capuano era stato esonerato dalla società dall’incarico di allenatore, si chiede a questo Collegio di far obbligo alla F.C. Savoia 1908 di corrispondere all’allenatore € 3.750,00 (Tremilasettecentocinquanta/00) per le rate scadute e non pagate relative ai mesi di dicembre 2007, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2008 ed al riguardo è stato inoltre precisato che erano state regolarmente pagate le rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2007 per complessivi euro 3.000,00 (Tremila/00).
Con raccomandata del 4 marzo 2008 il legale dell’allenatore aveva invitato e diffidato la società F.C. Savoia 1908 a pagare la somma di € 3.000,00 (Tremila/00) a fronte delle rate non pagate dei mesi di dicembre 2007/marzo 2008. In risposta al predetto invito la società affermava “di aver onorato tutti gli impegni assunti con il Sig. Vincenzo Capuano come da contratto stipulato in data 01.08.2007 e dichiara pertanto di non dover nulla allo stesso, viste anche le dichiarazioni sottoscritte dallo stesso di quanto ricevuto”.
A seguito del ricorso presentato il Segretario di questo Collegio invitava la società F.C. Savoia 1908 a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a fornire eventuali osservazioni alle argomentazioni della società.
La società F.C. Savoia 1908 con lettera raccomandata del 13 maggio 2008 controdeduceva affermando “di aver onorato tutti gli impegni assunti con il Sig Capuano Vincenzo” e di quanto sostenuto allegava gli originali delle ricevute dei pagamenti effettuati.
Il legale dell’allenatore contestava la veridicità di dette ricevute dichiarandone “la palese falsità” e chiedeva “che gli atti della presente controversia vengano rimesi dinanzi all’Ufficio Indagine della FIGC, per gli accertamenti di rito e l’emissione dei relativi provvedimenti nei confronti della società FC Savoia 1908 S.S.D.R.L.”
A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio, in data 19 giugno 2008, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per gli accertamenti di competenza.
La Procura Federale con provvedimento del 25 settembre 2008 ha disposto la trasmissione a questo Collegio della relazione del Collaboratore incaricato delle indagini per il seguito di competenza.
Dalle conclusioni del predetto documento risulta che “dalla documentazione prodotta ed in particolare dalle fotocopie delle “quietanze di pagamento” in atti risulta l’avvenuto pagamento da parte della “F.C. Savoia 1908” in favore del Sig. Vincenzo Capuano di tutte le spettanze contrattualmente assunte. Ovviamente le contestazioni sollevate dal Sig. Vincenzo Capuano circa l’alterazione e/o manomissione delle quietanze di pagamento possono trovare accoglimento solo se provate; allo stato gli unici elementi in possesso sono le “copie” delle quietanze cennate che lasciano seri dubbi sulla loro autenticità, ma non possono di certo rappresentare una prova inconfutabile per sostenerne la falsità”.
Il Collegio tenuto conto di quanto affermato nella relazione della Procura Federale”circa la palese falsità” non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore signor Vincenzo Capuano.
La presente delibera è inappellabile.
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