F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all.Archimede GRAZIANI / F.B.C. CALANGIANUS 1905 ( 113/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all.Archimede GRAZIANI / F.B.C. CALANGIANUS 1905
( 113/78 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 1° aprile 2008 il legale dell’allenatore professionista di 2^ categoria signor Archimede Graziani, che ha regolarmente sottoscritto il documento, iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito è stato tesserato per la F.B.C. Calangianus 1905 nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale di Serie D.
Nel ricorso il legale dell’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 18 agosto 2007, depositata presso il competente Comitato Interregionale in data 30 agosto 2007, la suindicata società si era impegnata a corrispondere al signor Archimede Graziani un premio annuale di tesseramento di € 20.000,00 (Ventimila/00) in 10 mensilità di € 2.000,00 (Duemila/00) ciascuna.
Con il reclamo in esame, nel segnalare che con raccomandata del 19 dicembre 2007 il signor Archimede Graziani era stato esonerato dalla società dall’incarico di allenatore, si chiede a questo Collegio di far obbligo alla F.B.C. Calangianus 1905 di corrispondere all’allenatore € 8.000,00 (Ottomila/00) per le rate scadute e non pagate relative ai mesi di dicembre 2007, gennaio, febbraio e marzo 2008 per complessivi euro 8.000,00 (Ottomila/00) oltre agli interessi di mora maturati e maturandi. Al riguardo nel documento viene precisato che le rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2007 erano state regolarmente pagate.
Con raccomandata del 22 aprile 2008 il Segretario del Collegio invitava la F.B.C. Calangianus 1905 a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a fornire eventuali osservazioni alle argomentazioni della società.
In data 7 maggio 2008 il legale dell’allenatore, con raccomandata a.r. sottoscritta anche dal sig. Graziani, dopo aver brevemente ricostruito quanto già esposto nel ricorso, affermava che il suo assistito aveva ricevuto € 6.000,00 (Seimila/00) afferenti le rate di dicembre 2007, gennaio e febbraio 2008 di conseguenza formulava una nuova richiesta di € 6.000,00 (Seimila/00) oltre interessi, corrispondenti alla rata di marzo 2008 e quelle di aprile e maggio 2008 nel frattempo scadute e non onorate. Nel documento veniva richiesto di riunire i due ricorsi formulati in due momenti diversi.
La F.B.C. Calangianus con lettera raccomandata del 19 giugno 2008 spedita il 28 successivo, affermava di aver pagato al signor Graziani € 15.277,00 (Quindicimiladuecentosettantasette/00) e che avrebbe provveduto al saldo del residuo allorché avesse ricevuto il contributo della Regione Sardegna per le società dilettantistiche; relativamente ai pagamenti allegava copia di un bonifico e copia delle fiches di un libretto di assegni sulle quali era riportata a mano la data e la causale dei pagamenti. Invitata dal Segretario di questo Collegio il 3 luglio 2008 a trasmettere copia della raccomandata e della relativa documentazione all’allenatore, la società non ottemperava per cui, in data 11 settembre 2008, il Segretario provvedeva al riguardo.
Il legale del signor Archimede Graziani con raccomandata del 22 settembre 2008 affermava che il contributo della Regione Sardegna era stato già erogato e che l’assegno di € 1.277,00 (milleduecentosettantasette/00) emesso in data 11 agosto 2007 era servito per il pagamento dei biglietti del traghetto per la Sardegna per i calciatori e tecnici per partecipare al ritiro precampionato. Confermava pertanto che la F.B.C. Calangianus 1905 era debitrice di € 6.000,00 (Seimila/00) oltre interessi nei confronti del suo assistito.
Considerato che:
• appare legittima la richiesta di ricongiungere i due ricorsi presentati essendo venute a scadere le ultime rate non ancora esigibili alla data del primo ricorso;
• per ammissione della stessa società convenuta esiste un suo residuo debito nei confronti dell’allenatore;
• appare sufficientemente provato che l’assegno di € 1.277,00 (milleduecentosettantasette/00) emesso in data 11 agosto 2007 era servito per il pagamento dell’agenzia di viaggi DATITOUR Srl per il pagamento del traghetto dei calciatori e dei tecnici della società;
il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della F.B.C. Calangianus 1905 di corrispondere all’allenatore Archimede Graziani la somma di € 6.000,00 (Seimila/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 90,00 (Novanta/00) per complessivi € 6.090,00 (Seimilanovanta/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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