F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.Filippo TRAPASSO / L.S. CARIATESE ( 94 / 78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Alessandro TOLDO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.Filippo TRAPASSO / L.S. CARIATESE ( 94 / 78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Alessandro TOLDO Con ricorso del 29.02.08 l’allenatore dilettante regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. Trapasso Flippo, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della L.C. Cariatese, il pagamento della somma di € 6.500,00 quale saldo residuo del premio di tesseramento nonché di ulteriori € 2.035,00 come pattuito con accordo del 10.08.2007. Tale richiesta, a detta del ricorrente, seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e non corrisposti successivamente all’interruzione del rapporto per esonero, come riferito dallo stesso. Il citato accordo era stato regolarmente depositato presso il competente comitato, come puntualmente accertato dalla Segreteria del Collegio mentre la società resistente, invitata a controdedurre, lo faceva con memoria difensiva del 25.03.08 dove contestava in toto l’assunto del ricorrente, asserendo dapprima che alcun rimborso spese era previsto dall’accordo,in quanto il ricorrente si sarebbe fatto accompagnare agli allenamenti dai propri giocatori, ed ancora che il rapporto era stato interrotto per esclusiva volontà del Trapasso,che anzi avrebbe addirittura abbandonato senza alcun preavviso la Squadra, per cui la società si vedeva costretta ad ingaggiare un nuovo allenatore. Replicava il tecnico attraverso il proprio difensore, con memoria del 31.03.08, che l’esonero verbale era stato chiaro e netto, accompagnato da fatti concludenti che lasciavano ben poco spazio ad ogni diversa interpretazione e che proprio su tali premesse si fondava la propria decisione di attivare la procedura prevista in tali circostanze, spedendo alla Società la R.A.R. di rito, contestata dalla stessa a ben oltre 10 giorni dal ricevimento, ed evidenziando inoltre come la copia prodotta in giudizio dalla Cariatese dell’accordo economico contenesse, a differenza di quella prodotta in giudizio dal ricorrente e di quella spedita dal competente C.R., una palese cancellatura nel capitolo relativo al rimborso delle spese. La Società convenuta indicava una serie di possibili testimoni dei fatti come asseriti nell’ambito dei propri dipendenti e dei propri giocatori, mentre l’allenatore insisteva sulle bontà delle proprie ragioni e conseguenti pretese. La domanda appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Il ricorrente, a differenza della Società, di cui non risulta alcun passo ufficiale contro il proprio inadempiente allenatore, quando è stato esonerato, si è premunito attivando la successiva procedura di autotutela, mentre la resistente solo dopo ben 10 giorni dalla comunicazione del tecnico ne ha contestato i contenuti. Poco plausibile appare poi la giustificazione dell’assenza di accordi sul rimborso delle spese in quanto a ciò avrebbero provveduto i giocatori accompagnando il tecnico dalla propria residenza di Catanzaro sino a Cariati, distante come documentato ben 127 Km e determinante ai fini dell’accoglimento della domanda in ordine al rimborso delle spese appare la conformità tra la copia dell’accordo prodotta dal ricorrente e quella trasmessa dal competente C.R. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal tecnico Trapasso Filippo, condanna la L.S. Cariatese al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.535,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi nella misura del 3% annuo a far data dalla domanda. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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