F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all. Antonio ALOISI / SANTEGIDIESE CALCIO S.S.D. a.r.l. ( 93 BIS / 78 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all. Antonio ALOISI / SANTEGIDIESE CALCIO S.S.D. a.r.l. ( 93 BIS / 78 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 30/6/08 l’allenatore professionista Antonio ALOISI regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.della FIGC, ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla Santegidiese Calcio S.S.D. partecipante al campionato di serie D 2007/2008 di pagargli l’ulteriore somma di € 3600,00 in forza all’accordo economico sottoscritto il 17/08/2007 quale premio di tesseramento. Ulteriore in quanto questo Collegio, con decisione del 7/06/2008, regolarmente pubblicata con il Comunicato Ufficiale n°8, in accoglimento di precedente ricorso fondato sulle stesse causali e da intendere qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, condannava la società al pagamento in favore dell’istante, a fronte di una richiesta complessiva di € 12000,00 della somma di soli € 7200,00 non essendo ancora maturata, al momento della presentazione del ricorso, la scadenza della somma residua di € 3600,00. La società convenuta nulla replicava, e, sulla base della precedente documentazione nuovamente prodotta,il ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda. La stessa,per le ragioni appena esposte,appare pienamente fondata, per cui la società convenuta sarà obbligata a corrispondere l’importo residuo come quantificato. Nulla sul risarcimento del danno di svalutazione monetaria, in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Antonio Aloisi e fa obbligo alla Santegidiese S.S.D. a.r.l.di pagargli la somma di € 3600.00 oltre interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it