F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.Tommaso NAPOLI / U.S.CASTROVILLARI Calcio ( 64 BIS / 78 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Gino GIACCHI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.Tommaso NAPOLI / U.S.CASTROVILLARI Calcio ( 64 BIS / 78 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Gino GIACCHI Con ricorso del 15/06/08 l’allenatore professionista Tommaso Napoli,regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio di far obbligo all’U.S.Castrovillari Calcio,partecipante al campionato di Serie D 2007/08,di pagargli l’ulteriore somma di € 12.843,84 in forza dell’accordo economico sottoscritto il 31/08/2007 quale premio di tesseramento.Ulteriore in quanto questo Collegio,con decisione del 10/05/2008,regolarmente pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.7,in accoglimento di precedente ricorso,fondato sulle stesse causali e da intendere qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione,condannava la società al pagamento in favore dell’istante a fronte di una richiesta complessiva di € 21.406,46 della somma di soli 8.662,56,non essendo ancora maturata,al momento della presentazione del ricorso,la scadenza della somma di € 12.843,84. La società convenuta nulla replicava e sulla base della precedente documentazione,nuovamente prodotta,l’allenatore insisteva per l’accoglimento della domanda. La stessa,per le ragioni appena esposte,appare pienamente fondata,per cui la società convenuta sarà obbligata a corrispondere l’importo residuo,come quantificato. Nulla sul risarcimento del danno di svalutazione monetaria,in assenza di prova dello stesso,come da costante orientameto di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Tommaso NAPOLI e fa obbligo all’U.S. CASTROVILLARI Calcio di pagargli la somma di € 12.843,84 oltre interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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