F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.G.B.MUSTAZZA / A.S.D.AGROERICINO(ex Riviera dei Marmi) ( 166 / 78 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.G.B.MUSTAZZA / A.S.D.AGROERICINO(ex Riviera dei Marmi) ( 166 / 78 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 30 giugno 2008 perviene a questo Collegio il ricorso dell’allenatore di base Mustazza G.Battista nel quale il tecnico fa domanda affinché gli venga riconosciuta da parte della società A.S.D. Riviera dei Marmi, partecipante al campionato regionale di Promozione siciliano, la somma di € 4.000,00 a pagamento della sua prestazione di allenatore svolta per la società nel periodo 1° agosto – 7 novembre 2006,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiara di nulla aver percepito alla data del 27 giugno 2008. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società A.S.D.Riviera dei Marmi in data 14 agosto 2006 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia della LND. In tale accordo,regolarmente sottoscritto dalle parti,la società si impegna ad assumere il tecnico Mustazza G.Battista quale allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2006/2007 riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 7 rate di € 1.000,00 cadauna rispettivamente alla scadenza dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2006, gennaio,febbraio e marzo 2007 più una rata di € 500,00 con scadenza 30 aprile 2007. Assieme al ricorso il tecnico invia un’ampia documentazione relativa alla denuncia nei suoi confronti, per assenza ingiustificata, inviata dalla società A.S.D.Riviera dei Marmi nel novembre 2006 alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC. Nelle sue controdeduzioni del 7 febbraio 2008 trasmesse al Procuratore Federale,alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC,alla Segreteria e al Presidente della FIGC, e p.c. al Settore Tecnico,alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Regionale Sicilia, il tecnico dichiara: - di aver regolarmente svolto le sue mansioni di allenatore presso la società A.S.D.Riviera dei Marmi dalla data del 3 agosto a quella del 29 ottobre 2006; - di non aver potuto il giorno 31 ottobre 2006 riprendere gli allenamenti in quanto sofferente di artrosi cervicale come da certifica medica con 3 giorni di malattia inviata alla Società a mezzo fax; - di aver successivamente avvisato la società il 3 novembre 2006, con certificato medico, di altri 3 giorni di malattia per il protrarsi della sua indisposizione ; - di aver ricevuto il giorno 6 novembre 2006 una telefonata dalla società con la quale gli veniva comunicata la decisione della medesima di assumere un altro allenatore e di essere disponibile ad un incontro per una risoluzione consensuale dell’accodo evitando così esonero o dimissioni; - di essersi trovato in un locale pubblico della zona con il signor Giacalone Vito col quale raggiunge un accordo soddisfacente per entrambe le parti da definirsi in tempi brevi presso la segreteria della società.Il tutto si svolge in un clima sereno, indipendentemente dal fatto che la medesima aveva già provveduto ad assumere nella persona del signor Conciali Francesco un nuovo tecnico per la conduzione della prima squadra (articoli di stampa comprovanti il fatto allegati al ricorso ); - di non aver avuto nei giorni a seguire alcuna chiamata dalla società ma, alle sue ripetute richieste telefoniche di spiegazioni al signor Giacalone, solamente scuse per rinvii dell’incontro a date successive con ultima quella per il 20 novembre 2006.Lo stesso giorno riceve la raccomandata della società con denuncia per assenza ingiustificata. In data 4 dicembre 2006 scrive lettera raccomandata alla società,al Settore Tecnico, al Comitato Regionale Sicilia e all’AIAC, nella quale viene riferito tutto quanto accaduto per fare chiarezza sui fatti incresciosi nei quali si è venuto a trovare. Il tecnico sostiene che dall’esposizione dei fatti e dei tempi come sono avvenuti ( ritardo dal giorno della sua assenza 7 novembre a quello della denuncia di abbandono 20 novembre 2006 ) risalta l’evidenza del piano architettato a tavolino dalla Società per carpire la sua buona fede. Allegato al suo ricorso invia anche un documento dove risulta che alla società A.S.D.Riviera dei Marmi con delibera del C.U. N.32 del 10 gennaio 2007 viene inflitta dalla Commissione Disciplinare della LND un’ammenda di € 250,00 per ritardato tesseramento del tecnico Conciali Francesco. ( Violazione art.38 delle NOIF e art.1 C.G.S.) ( documento allegato al ricorso ) In seguito viene convocato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini Avv.Baldassarre Lauria e in quella occasione viene a conoscenza del fatto che il signor Giacalone Vito è inibito per illecito sportivo. Questo fatto contribuisce ad accrescere ancor di più il rammarico per l’ingenuità nell’essersi fidato di tale persona e si dispiace che una società seria come A.S.D.Riviera dei Marmi si avvali, a tutt’oggi, delle prestazioni di tali figure. A distanza di mesi,nuovamente convocato dall’Avv.Lauria ribadisce i fatti come sono realmente avvenuti. Chiede infine di essere ascoltato dalla Commissione Disciplinare (possibilmente a Palermo in quanto impossibilitato a recarsi a Firenze) e la procedura per adire ad una eventuale vertenza economica in quanto nulla ha percepito per le sue prestazioni nella stagione 2006/2007. In data 4 marzo 2008 in una lettera inviata alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico contesta la violazione dell’art.35 del regolamento del S.T.F. precisando la sua impossibilità a presenziare all’udienza del suo caso, fissata per il 13 marzo 2008 presso la sede di Firenze per le seguenti motivazioni: gravissime condizioni di salute della madre,motivi di lavoro, notevoli spese economiche da affrontare non in grado di essere sostenute. Fa presente che nelle sue controdeduzioni del 7 febbraio 2008, aveva fatto richiesta di essere ascoltato presso la sede del Comitato Regionale Sicilia in Palermo, rinnovando tale richiesta. Dichiara di essere stato raggirato da persone non degne di rappresentare il mondo del calcio e di essere convinto e fiducioso,malgrado la sua assenza,di ottenere completa assoluzione. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Federale nella sua riunione del 13 marzo 2008 in merito al procedimento disciplinare a carico dell’allenatore Mustazza G.Battista per violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ,dell’art.35 del S.T.F. e dell’art.38 comma 1 delle NOIF e dell’accordo tra società e allenatori per non aver formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore presso la società A.S.D.Riviera dei Marmi, dichiara il Mustazza G.Battista responsabile dell’addebito disciplinare e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13 maggio 2008. ( copia della sentenza allegata al ricorso) La Segreteria del Collegio in data 10 luglio 2008, con lettera raccomandata A.R.,invita le parti qualora lo ritengano opportuno a presentare le proprie controdeduzioni. La società A.S.D.Agroericino già A.S.D.Riviera dei Marmi, in persona del suo legale rappresentante Ing.Giuseppe Bica,con lettera del 22 luglio scrive al Collegio e rigetta le richieste del tecnico Mustazza G.Battista ritenendole pretestuose ed infondate. A sostegno di questa decisione, il deferimento del tecnico per non aver formalizzato le sue dimissioni e per l’ingiustificato abbandono della conduzione tecnica della prima squadra. Comportamento condannato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. e comminato con squalifica (documento allegato), comprovante inoltre che l’attività del tecnico presso la società A.S.D.Riviera dei Marmi si arrestava alla data del 7 novembre 2006. Proprio quest’ultimo provvedimento,non impugnato dal signor Mustazza e pertanto divenuto definitivo,destituisce qualsivoglia fondamento al suo ricorso. Per tali motivazioni e per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla società con il suo comportamento reputa l’allenatore Mustazza non meritevole di alcun compenso. Tuttavia in linea eccezionale di compensazione volergli concedere la somma di € 1.000,00 pari al saldo dovuto per i mesi di attività agonistica svolta tra il 14 agosto e il 7 novembre 2006. Chiede inoltre vengano adottati provvedimenti di deferimento nei confronti del ricorrente. In data 29 luglio 2008 l’allenatore Mustazza G.Battista invia le proprie osservazioni alle controdeduzioni prodotte dalla società. Ritiene di non doversi soffermare sul deferimento per mancate dimissioni citato dalla società poiché spiegate più volte nell’ampio carteggio inviato. Rimarca il fatto del procedimento e della sanzione comminata a carico della società da parte della Commissione Disciplinare per la violazione dell’art.38 delle NOIF e art.1 C.G.S. N.96 A. A tale proposito allega copia di stampa dove si evince che il signor Concialdi Francesco,non tesserato, sedeva già in panchina per la partita Buseto-Riviera dei Marmi del 13 novembre 2006. Non vede il motivo per cui avrebbe dovuto impugnare il provvedimento della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il quale non ha giudicato valide e dimostrabili le prove di incontri e accordi telefonici. Conclude ritenendo giustificate le sue richieste e si rivolge al Collegio affinché voglia obbligare la società A.S.D.Agroericino ex A.S.D.Riviera dei Marmi al pagamento a suo favore della somma di € 4.000,00 oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Rifacendosi a quanto esposto dalle parti ritiene valide le ragioni presentate dalla società sul periodo di attività del tecnico al suo servizio, così come anche giudicato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella sua riunione del 13 marzo 2008 e alla quale la medesima si era rivolta. Per tale motivo ritiene che al tecnico Mustazza, per la sua attività di tecnico svolta a favore della società A.S.D.Riviera dei Marmi, debba esssere riconosciuto un compenso di € 2.200,00 relativo alle scadenze delle prime due rate di € 1.000,00 cadauna dei mesi di settembre e ottobre 2006 oltre al compenso di € 200,00 dovuto per i primi sei giorni di novembre. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Agroericino ex A.S.D.Riviera dei Marmi al pagamento a favore dell’allenatore Mustazza G.Battista di € 2.200,00 e di € 18,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 2.218,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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