F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Matteo PALADIN / SPARTA VESPOLATE A.S.D. ( 164 / 78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA: all. Matteo PALADIN / SPARTA VESPOLATE A.S.D.
( 164 / 78 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
L’allenatore dilettante Paladin Matteo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 30 62008, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 1000,00 (mille/00) oltre interessi, nei confronti della ASD Sparta Vespolate partecipante al campionato di Promozione Regionale Piemonte, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 4 92007 e regolarmente depositata presso il C.R. Piemonte, che prevedeva un premio di tesseramento annuale di
€ 5000,00 di tale somma aveva percepito € 4000,00.
L’allenatore dichiarava, inoltre, di essere stato esonerato il 2122007 con lettera a firma del Presidente della società.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 10 72008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo al C.R.Piemonte la prova dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.
La società ASD Sparta Vespolate con nota dell’8 72008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore, con una comunicazione in cui “dichiarava che dopo l’esonero il proprio Consiglio Direttivo Societario nella riunione del 21122007 irrogava una multa sanzionatoria di € 1500,00 per deprecabile comportamenti; quindi richiedeva al tecnico stesso il rimborso di € 500,00 nonchè la consegna del materiale sportivo”.
In data 28 72008 l’allenatore Paladin Matteo con propria comunicazione confermava e ribadiva quanto chiesto in prima istanza, facendo presente che “non spetta alla società il diritto di sanzionare il tecnico in quando tale diritto compete agli Organi di Giustizia Sportiva (vedi Carte Federale, Regolamento LND, art. 44) per cui si appellava alle decisioni di questo Collegio.
Il Collegio, quindi, alla verifica delle ricevute di pagamento effettuate dalla società e per stessa ammissione del residuo rateo di € 1000,00 accoglie il ricorso dell’allenatore in quanto le sanzioni di carattere disciplinare ed economiche vanno assunte nei modi, termini e modalità previsti dalle carte federali.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Paladin Matteo e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Sparta Vespolate di corrispondere la somma di € 1000,00 a saldo del premio tesseramento oltre interessi equativamente calcolati per € 30,00 per un ammontare complessivo di € 1030,00 (milletrenta 0).
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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