F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA:all.Enrico MAZZA / U.S. CASTROVILLARI Calcio ( 163 / 78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA:all.Enrico MAZZA / U.S. CASTROVILLARI Calcio
( 163 / 78 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 21.06.08 l’allenatore dilettante Mazza Enrico, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte dell’U.S. Castrovillari Calcio, il pagamento della somma complessiva di € 4.900,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 7.000,00 per il premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti il 24.08.06 per la Stagione calcistica 2006/07.
Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo ancora dovuto sul premio di tesseramento per € 4.900,00, valutato anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata , non ha controdedotto alla domanda dell’istante. Nulla è dovuto però per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Mazza Enrico e l’U.S. Castrovillari Calcio, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 4.900,00 oltre interessi nella misura del 3 % annuo a far data dalla domanda.
La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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