F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Loris VOLPATO / A.C.Giovanile EZZELINA ( 161 / 78 ) ARBITRI: sigg . Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Loris VOLPATO / A.C.Giovanile EZZELINA ( 161 / 78 ) ARBITRI: sigg . Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 25/06/2008 l’allenatore di base Volpato Loris si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società A.C.Giovanile Ezzelina la somma di € 2.500,00 oltre gli interessi sin qui maturati e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo stipulato in data 27/08/2006 e sottoscritto dalle parti dove la società si impegna ad assumerlo come allenatore della squadra Allievi riconoscendogli un premio di tesseramento di € 4.500,00 ripartito in 4 rate di € 1.125,00 cadauna con scadenze alla fine dei mesi di ottobre,dicembre 2006 e febbraio e aprile 2007. Il tecnico dichiara di essere stato esonerato in data 10/11/2006 e di aver percepito solamente 2.000,00 euro di quanto pattuito. Il tecnico,in seguito ad invito del Collegio, in data 09/07/2008 provvede ad inviare copia del ricorso anche alla società. Su richiesta del Collegio il competente Comitato Regionale Veneto dichiara il non avvenuto deposito dell’accordo in questione. La società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, in data 24/07/2008 scrive affermando che nulla è dovuto al signor Volpato, come già comunicato al medesimo nella corrispondenza intercorsa fra le parti nel mese di maggio 2007 e riproposta in allegato, e che comunque ogni attuale pretesa deve ritenersi ampiamente prescritta. I documenti allegati sono composti da due lettere di cui la prima inviata dall’Avv.Sernaglia per conto del signor Volpato nella quale si conferma quanto esposto poi nel ricorso con la richiesta del saldo del premio di tesseramento quantificata in € 2.500,00 oltre alla sua parcella per l’intervento di € 300,00 più IVA ed accessori. Il secondo scritto contiene la risposta della società A.C.Giovanile Ezzelina la quale sostiene che a seguito delle continue lamentele dei giocatori,dei genitori e degli addetti ai lavori per le metodologie usate dal tecnico nel suo lavoro con la squadra causa di un successivo abbandono di parte di essa,la società aveva ritenuto opportuno esonerarlo. Per tale motivazioni e per il carattere dilettantistico del rapporto ritiene di aver già soddisfatto il Volpato con la somma versatagli e che niente altro gli è dovuto. Precisa inoltre che il tecnico si era sempre rifiutato di fornire i dati necessari per il suo tesseramento presso gli Organi Federali. Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Non ritiene, infatti, valide le motivazioni presentate dalla società in merito ai motivi che hanno portato all’esonero del tecnico Volpato in quanto non supportati da un’eventuale denuncia del suo comportamento alla Commissione Disciplinare se ritenuto non conforme alle norme deontologiche dell’Art.35 del regolamento del Settore Tecnico. In quanto al suo mancato tesseramento la cosa non pregiudica la sua attività di allenatore poichè per le squadre del settore giovanile partecipanti ai campionati provinciali non si richiede la presenza in panchina di un tecnico abilitato, così come non si rende necessario il deposito del suo contratto presso il competente Comitato Regionale in quanto trattasi di allenatore con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra. Il Collegio ritiene quindi valide le richieste del tecnico Volpato per il saldo del premio di tesseramento concordato, mentre non riconosce la richiesta di spese dell’Avv.Sernaglia in quanto tale giudizio non rientra nelle competenze di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C.Giovanile Ezzelina al pagamento a favore dell’allenatore Volpato Loris della somma di € 2.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 30,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di euro 2.530,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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