• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 18/06/08
(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DALLA COSTA (già Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), Giovanni BLONDET (già Direttore generale Genoa Cricket FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), PIERPAOLO MARINO (già Vice Presidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), FRANCO SOLDATI (Presidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione Reggina Calcio SpA) E DELLE SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA, UDINESE CALCIO SpA E REGGINA CALCIO SpA (nota n. 5519/547pf06-07/SP/bld del 12.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 18/06/08
(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DALLA COSTA (già Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), Giovanni BLONDET (già Direttore generale Genoa Cricket FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), PIERPAOLO MARINO (già Vice Presidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), FRANCO SOLDATI (Presidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione Reggina Calcio SpA) E DELLE SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA, UDINESE CALCIO SpA E REGGINA CALCIO SpA (nota n. 5519/547pf06-07/SP/bld del 12.6.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 12 giugno 2008 nei confronti di:
1) Luigi DALLA COSTA, già Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva deldeferimento;
2) Luigi DALLA COSTA, già Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2002 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, condotta connessa con quella di cui alla parte dispositiva e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2003/2004 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
3) Giovanni BLONDET, già Direttore Generale del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;
4) Enrico PREZIOSI, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;
5) Enrico PREZIOSI, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nei bilanci chiusi al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci al 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005 nonché nelle situazioni infrannuali al 31 marzo 2004 e 31 marzo 2005 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato nella parte motiva del deferimento, condotte connesse fra di loro e con quelle della parte dispositiva e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.
6) la società GENOA CRICKET AND FC SpA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti ed ottenere l’iscrizione ai Campionati di competenza delle stagioni 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
7) Pierpaolo MARINO, già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’UDINESE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;
8) Franco SOLDATI, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’UDINESE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nei bilanci chiusi al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato nella parte motiva del deferimento, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui alla parte dispositiva e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.
9) la società UDINESE CALCIO SpA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti ed ottenere l’iscrizione ai Campionati di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
10) Pasquale FOTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO SPA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;
11) Pasquale FOTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO SPA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili;
12) Pasquale FOTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO SpA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché la condotta consistente nella mancata svalutazione nel Bilancio al 30 giugno 2004 di poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, condotte che hanno prodotto effetto sostanziale sulla situazione infrannuale al 31 marzo 2005, come meglio precisato nella parte motiva del deferimento, tutte condotte connesse fra di loro e con quella di cui al punto 10 e 11 della parte dispositiva e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
13) la Società REGGINA CALCIO SpA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo Dirigente e legale rappresentante sopra indicato, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti ed ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza della stagione 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale. Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti ad eccezione del sig. Luigi DALLA COSTA la cui posizione viene stralciata e rimessa a nuovo ruolo non essendovi certezza del buon fine della notifica della convocazione per l’odierna udienza, direttamente e/o tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS e dall’art.24 CGS e per i soli Marino e Blondet ai sensi dell’ art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 24, comma 1, CGS che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitative; Visto l’art. 24, comma 2, CGS che nei casi suddetti consente di estendere la riduzione della sanzione anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente..
P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Pasquale FOTI: inibizione per mesi 1 (uno) ed ammenda di Euro 20.000,00 (ventimila/00);
Giovanni BLONDET: ammenda di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
Enrico PREZIOSI: inibizione per mesi 4 (quattro) ed ammenda di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) ;
Franco SOLDATI: inibizione per mesi 3 (tre) ed ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00);
Pierpaolo MARINO: ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
REGGINA CALCIO SpA: ammenda di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) da corrispondersi entro il 31.7.2008;.
GENOA CRICKET AND FC SpA: ammenda di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) da corrispondersi entro il 31.7.2008;
UDINESE CALCIO SpA: ammenda di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) da corrispondersi entro il 31.7.2008;.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti ad eccezione di Luigi DALLA COSTA la cui posizione viene stralciata e rimessa a nuovo ruolo.
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(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DALLA COSTA (già Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), Giovanni BLONDET (già Direttore generale Genoa Cricket FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), PIERPAOLO MARINO (già Vice Presidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), FRANCO SOLDATI (Presidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione Reggina Calcio SpA) E DELLE SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA, UDINESE CALCIO SpA E REGGINA CALCIO SpA (nota n. 5519/547pf06-07/SP/bld del 12.6.2008)"