F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08 (192) APPELLO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (arbitro benemerito Sezione AIA Salerno) AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – CU n. 73 del 26.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08 (192) APPELLO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (arbitro benemerito Sezione AIA Salerno) AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – CU n. 73 del 26.2.2008) L’Ufficio Indagini, con relazione 18 giugno 2007 trasmessa il 26 giugno successivo alla Procura Federale che l’aveva richiesta, accertava che il sig. Vincenzo Faccenda, arbitro benemerito della sezione di Salerno, in stato di sospensione di mesi tre comminata dalla Commissione Disciplinare AIA, per aver partecipato senza autorizzazione ad alcune trasmissioni televisive, nel corso dell’Assemblea elettiva della Sezione AIA di Salerno del 10 novembre 2006, convocata per la nomina dei delegati regionali, alla quale il Faccenda partecipava senza esprimere voto, aveva contestato al Presidente della Sezione che, anche nella sede di Salerno, si era costituita una lobby e che andavano avanti solo alcune persone, diversamente da ciò che avveniva in passato, quando era consentito di diventare un buon arbitro anche a chi non aveva collegamenti con la famiglia arbitrale ed era di umili origini. Il Faccenda, in tale circostanza, aveva rivolto allo stesso Presidente di Sezione ed alla presenza di più associati una espressione che, riferita al lavoro del padre di quest’ultimo da poco deceduto, poteva sintetizzarsi nella parole che era stato fatto arbitro il figlio di un salumiere. L’Ufficio accertava altresì che il sig. Vincenzo Faccenda, nel corso di una trasmissione televisiva del 13 novembre successivo, aveva affermato che il Comitato Campano era in realtà retto da persona diversa dal Presidente e che il suo precedente deferimento, che gli aveva comportato la sospensione di cui sopra, ancorché sottoscritta da quest’ultimo, era stato voluto da tale diversa persona. Il Faccenda, nel contesto della stessa trasmissione, dichiarava che i componenti della Sezione AIA di Salerno, in occasione del suo deferimento, lo avevano completamente abbandonato e messo alla gogna e che costoro avevano indirizzato verso i propri scopi l’assemblea del 10 novembre precedente di nomina dei delegati per l’elezione del Presidente, tanto che “avevano già preparato il cappotto”. La Procura Federale, all’esito di tale accertamento, con provvedimento datato 12 ottobre 2007, deferiva il sig. Vincenzo Faccenda alla Commissione Disciplinare Territoriale Campania per la violazione degli art. 1 comma 1 e 3 comma 1 CGS e dell’art. 40 commi 1 e 2 lett. b) e comma 3 lett. e) del Regolamento AIA di cui al Comunicato n. 20 del 31.10.2006, in vigore all’epoca dei fatti. La Commissione, con decisione del 26 febbraio 2008, infliggeva al sig. Vincenzo Faccenda l’inibizione di mesi diciotto. Nel corso del procedimento, la Commissione deliberava la non congruità dell’accordo intervenuto tra la Procura e il deferito ai sensi dell’art. 23 CGS circa l’applicazione a carico di quest’ultimo della sanzione ridotta di mesi otto di inibizione; respingeva le eccezioni e le istanze formulate dal deferito e, descritti i fatti, si pronunciava adottando la inibizione sopra riportata. Avverso tale decisione ricorre il sig. Vincenzo Faccenda, il quale chiede la congrua riduzione della inibizione in quanto spropositata, eccessiva e lontana dalla prassi dello stesso giudice che l’aveva adottata. Ripropone le istanze istruttorie formulate in primo grado afferenti l’acquisizione da parte della Commissione adita dei verbali delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dallo stesso deferito, nonché da soggetti appartenenti alla Figc, nell’ambito di un’indagine avviata su suo esposto e che aveva accertato, secondo il ricorrente, le ingerenze del Segretario del Comitato Regionale Campania. Eccepisce di nuovo il difetto di giurisdizione della Commissione Territoriale e la competenza a decidere della Associazione Italiana Arbitri in forza dell’art. 3 del Regolamento AIA. Reitera la circostanza relativa allo status di non tesserato del Segretario del Comitato Regionale Campania, che, in quanto dipendente CONI con relativa retribuzione, non poteva rivestire la qualifica di dirigente. Contesta nel merito la decisione, deducendo che le affermazioni che gli sono state attribuite non avevano carattere denigratorio, diffamatorio o ingiurioso, in quanto costituivano espressione di una critica forte e legittima. Più in particolare, egli non voleva offendere alcuno e la frase che si riferiva al figlio di un salumiere non aveva una finalità offensiva e non poteva essere ritenuta lesiva. Infine, che la sanzione della inibizione che gli era stata inflitta non era prevista dal Regolamento AIA e, pertanto, violava il principio di legalità. Questi essendo i termini della questione, si osserva quanto segue. 1°) Giustamente la Commissione Disciplinare Territoriale non ha ammesso le istanze istruttorie dell’attuale ricorrente in quanto tardivamente formulate rispetto ai termini di cui all’art. 30 comma 8 CGS. Poiché l’udienza di discussione del deferimento era stata fissata il 26 novembre 2007, le istanze dovevano essere proposte nei cinque giorni precedenti tale data, cioè entro il 21 novembre 2007. Risulta dagli atti che il termine di cui sopra non è stato rispettato, né avrebbe potuto in realtà esserlo in quanto l’esposto alla Procura Federale, al quale l’attuale ricorrente aveva fatto riferimento, era datato 29 novembre 2007 ed era successivo alla prima udienza del dibattimento. 2°) Altrettanto giustamente la Commissione Disciplinare Territoriale ha affermato la propria giurisdizione, escludendo la competenza dell’Associazione Italiana Arbitri a pronunciarsi sul caso in esame. L’art. 1 comma 1 CGS rende destinatari della norma anche gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, con la conseguenza che competenti a pronunciarsi sulla violazione degli obblighi previsti dalla norma sono le Commissioni Disciplinari Territoriali e la Commissione Disciplinare Nazionale nei procedimenti instaurati su deferimento della Procura Federale. Peraltro, lo stesso art. 3 del Regolamento AIA, nel prevedere che gli arbitri per le infrazioni a specifiche norme federali sono sottoposti alla disciplina generale di cui all’art. 30 terzo comma dello Statuto Federale, esclude che nella materia oggetto del presente ricorso possa configurarsi la competenza a decidere dell’Associazione Italiana Arbitri, eccepita dal ricorrente. 3°) Appare del tutto ininfluente l’ulteriore eccezione del ricorrente sulla effettiva posizione del Segretario del Comitato Regionale Campania, atteso che il tema del decidere dev’essere ristretto alla verifica della violazione del precetto di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 3 comma 1 stesso codice, effettivamente commessa dal deferito. È indubbio che l’istruttoria compiuta dagli organi competenti, sopra succintamente descritta, ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza delle violazioni ascritte al deferito, nelle quali può rinvenirsi anche l’elemento aggravante di aver egli sostanzialmente riproposto nel corso della trasmissione televisiva del 13 novembre 2006 i giudizi ed i rilievi già esposti nell’assemblea del 10 novembre 2006, in entrambe le circostanze pubblicamente. Appare altresì evidente la ulteriore violazione dell’art. 40 commi 1 e 2 lettera b) e comma 3 lettera e) del Regolamento AIA, afferente i doveri degli arbitri, che certamente il deferito, attuale ricorrente, non ha rispettato. Tuttavia, la sanzione inflitta al ricorrente di inibizione di mesi diciotto appare suscettibile di essere ridotta equitativamente e ricondotta nei limiti degli otto mesi di inibizione, che era stata patteggiata nel corso del precedente grado di giudizio. P.Q.M. Accoglie l’appello proposto da Vincenzo Faccenda e riduce la sanzione a otto mesi di inibizione. Dispone restituirsi la tassa versata.
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