F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08 (274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (allenatore tesserato Calcio Brescia SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO BRESCIA SpA (nota n. 3732/1023pf07-08/SP/pp del 25.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08 (274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (allenatore tesserato Calcio Brescia SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO BRESCIA SpA (nota n. 3732/1023pf07-08/SP/pp del 25.3.2008) Con provvedimento del 25/3/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Serse Cosmi, allenatore tesserato per la Soc. Brescia, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 4, n. 2 e 5, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale hanno esposto le proprie ragioni. Alla riunione del 3/6/2008, il Cosmi ha presentato richiesta di rinvio della discussione, alla quale non si è opposta la Procura federale. Alla riunione odierna, la Commissione disciplinare nazionale: - considerato che gli incolpati hanno presentato istanze di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Serse Cosmi: ammenda di € 6.000,00 (seimila/00); Soc. Brescia: ammenda di € 6.000,00 (seimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.
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