F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08 (305) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI A CARICO DELL’AE GIOVANNI BIDELLI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 43 dell’11.3.2008) Con atto del 15.5.2008, la Procura Federale ha
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08
(305) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI A CARICO DELL’AE GIOVANNI BIDELLI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 43 dell’11.3.2008) Con atto del 15.5.2008, la Procura Federale ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 43 del 11/3/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ha rigettato il deferimento nei confronti del Sig. Giovanni Bidelli. La vicenda ha avuto origine da una richiesta di rimborso di una fattura, della quale è stata già accertata la contraffazione, presentata dall’appellato all’Ufficio rimborsi dell’AIA. La reclamante ha lamentato che la Commissione di primo grado, sebbene avesse correttamente individuato il factum criminis, avesse ritenuto il deferito esente da colpa, in quanto altro soggetto, Santo Allegra, peraltro già sanzionato da questa Commissione per i fatti di che trattasi, sarebbe stato l’unico responsabile della falsificazione. Alla riunione del 23.6.2008, la Procura Federale ha concluso per la riforma della decisione impugnata con richiesta di applicazione della sanzione della sospensione per anni uno (1) e mesi sei (6). Nessuno è comparso per il reclamato. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. Posto che i fatti da cui ha tratto origine il presente procedimento sono pacifici e comunque chiaramente accertati, si rileva che, quand’anche la contraffazione sia stata effettuata materialmente da soggetto diverso dal Sig. Bidelli, è indubbio che il deferito abbia profittato dell’illecito, risultando inverosimile che lo stesso ignorasse l’alterazione compiuta anche nel suo interesse. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il Bidelli, che ha avuto nella
sua disponibilità la fattura sino alla presentazione della richiesta di rimborso dallo stesso compilata, non poteva non rilevare la non corrispondenza tra la somma effettivamente spesa e quella maggiorata riportata nel documento – dallo stesso compilato sia nelle causali che negli importi – della quale ha chiesto la refusione. PQM Infligge al Sig. Giovanni Bidelli la sanzione della sospensione dall’attività per mesi sei (6).
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