F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08 (308) APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AI SIG.RI CLAUDIO OZENDA, TOMMASO CAPPUCCIO, FLAVIO GRIGOLO E L’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 65 del 15.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CDN del 23/06/08
(308) APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AI SIG.RI CLAUDIO OZENDA, TOMMASO CAPPUCCIO, FLAVIO GRIGOLO E L’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 65 del 15.5.2008)
Con atto del 21.5.2008, i Sigg.ri Claudio Ozenda e Riccardo Del Gratta, nelle rispettive qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della A.C. – S.S.D. Ospedaletti Sanremo S.r.l., hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 65 del 15/5/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha inflitto agli stessi la inibizione per mesi quattro ciascuno ed alla Società l’ammenda di € 1.500,00. La reclamante ha concluso, unicamente, richiedendo un supplemento di indagine. Alla riunione del 23.6.2008, la Procura Federale, eccependo l’omessa trasmissione degli atti, ha concluso richiedendo dichiararsi la inammissibilità del reclamo per la violazione dell’art. 33, co. 5, CGS. Nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Risulta, difatti, che lo stesso, peraltro sottoscritto, nel solo interesse della Società, dai Sigg.ri Ozenda e Del Gratta, nelle loro rispettive qualità, durante il periodo di espiazione della sanzione, ovvero quando gli stessi erano privi della capacità di agire in nome e per conto della stessa, non sia stato notificato alla Procura Federale, così come prescritto dall’art. 33, co. 5, CGS.. PQM Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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