F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08 (162) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIAGIO NAZZARO-PIANO SAN LAZZARO DEL 23.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 85 del 18.1.2008 – Campionato di Eccellenza).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08
(162) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIAGIO NAZZARO-PIANO SAN LAZZARO DEL 23.11.2007
(delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 85 del 18.1.2008 – Campionato di Eccellenza).
La ASD Biagio Nazzaro Chiaravalle impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche del 18 gennaio 2008, che ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso la regolarità della gara Biagio Nazzaro – Piano S. Lazzaro del 23 dicembre 2007 Campionato di Eccellenza. Deduce la ricorrente che a tale gara aveva partecipato il calciatore Tacconi Moreno, che era in posizione irregolare in quanto la lista di svincolo che gli era stata concessa dalla società Nuova Vis Pesaro e che gli aveva poi consentito di tesserarsi per la società Piano S. Lazzaro era a sua volta irregolare perché sottoscritta da persona che non poteva in quel momento rappresentare la società, non essendo stata ancora comunicata agli organi federali la sua nomina a nuovo presidente. Chiede la revoca della decisione impugnata con ogni consequenziale pronuncia in merito alla gara. Controdeduce la società Piano S. Lazzaro. Il ricorso è infondato. Il documento acquisito agli atti, avente ad oggetto le liste di svincolo suppletive art. 107 NOIF della società Vis Pesaro, nel qua le era inserito il calciatore di cui trattasi, è stato sottoscritto, per stessa ammissione della ricorrente, dall’effettivo legale rappresentante della società titolare della lista, risultando così rispettate le norme NOIF sul tesseramento dei calciatori. La ricorrente, inoltre, non può dolersi del fatto che la nomina del legale rappresentante della società che aveva sottoscritto la lista era stata comunicata agli organi competenti solo in epoca successiva l’inoltro della lista, essendo ciò di per sé irrile vante, tanto è vero che il vincolo pluriennale del calciatore in favore della società Piano S. Lazzaro precedente la gara di cui trattasi era stato ratificato dal competente Ufficio Tesseramenti. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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